Domanda riconvenzionale di rivalsa INPS non riproposta in appello e preclusione processuale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 133 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda riconvenzionale di rivalsa proposta dall’I.N.P.S. nei confronti dell’Amministrazione datoriale non è inammissibile per omessa notifica quando la mancata adozione del decreto di fissazione della nuova udienza, previsto dall’art. 418 c.p.c. e richiamato dall’art. 159 c.g.c., dipende dal Giudice che ha ritenuto assorbita la domanda per il rigetto di quella principale. L’omessa riproposizione in appello, ai sensi dell’art. 195 c.g.c. (di identico tenore all’art. 346 c.p.c.), dell’eccezione di inammissibilità rimasta assorbita determina la preclusione processuale a sollevarla nel giudizio di rinvio. Le eccezioni in materia di contraddittorio non sono rilevabili d’ufficio quando la parte non le abbia rinnovate nel grado precedente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal recupero, da parte dell’I.N.P.S., della maggiore pensione corrisposta a un ex ufficiale dell’Aeronautica militare per errore nel periodo compreso tra il 1983 e il 2020, a seguito di conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. Questa Sezione, con la sentenza n. 300/2020, aveva annullato la pronuncia della Sezione territoriale per motivazione apparente e rimesso la causa al primo Giudice.
Riassunto il giudizio, la Sezione regionale, con la sentenza n. 22/2022, ha dichiarato che l’Istituto non ha diritto al recupero e ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., della somma di euro 30.075,05 per concorso all’88% dell’indebito. Il Ministero impugna tale capo, deducendo la violazione del contraddittorio per omessa notifica della domanda di rivalsa.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello conferma la sentenza impugnata, respingendo i motivi scrutinabili in quanto involgenti questioni di diritto ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c. Il nodo centrale è duplice: l’ammissibilità della domanda riconvenzionale di rivalsa e la sorte dell’eccezione rimasta assorbita nel primo grado.
Il Collegio muove dalla mancata riproposizione dell’eccezione di inammissibilità nel precedente giudizio di appello. Quando il pensionato propose gravame avverso la prima sentenza, le questioni subordinate prospettate dall’I.N.P.S. e dal Ministero, rimaste assorbite, furono rimesse in discussione. Ciascuna parte avrebbe dovuto rinnovare le proprie domande ed eccezioni. Trova applicazione l’art. 195 c.g.c., secondo cui le domande e le eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate. La mancata riproposizione dell’eccezione ha così determinato la preclusione a sollevarla nel giudizio di riassunzione.
Nel merito, la Corte esclude la violazione dell’art. 159 c.g.c. e dell’art. 418 c.p.c. L’I.N.P.S., nel proporre la domanda di rivalsa, aveva chiesto espressamente la fissazione di una nuova udienza. Il relativo decreto non fu notificato non per inerzia dell’Istituto, ma perché il Giudice di primo grado, avendo rigettato la domanda principale, ritenne assorbita la riconvenzionale e inutile la fissazione dell’udienza. Solo l’inosservanza dell’onere di chiedere la nuova udienza avrebbe potuto determinare l’inammissibilità della domanda.
Il Collegio richiama il principio per cui l’eventuale inosservanza dell’obbligo di richiedere il decreto può essere sanata dalla comparizione dell’interessato senza eccezione, con accettazione del contraddittorio anche nel merito (Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 2334 del 2019). Infine, la precedente pronuncia n. 85/2018 di questa Sezione è dichiarata non pertinente, poiché in quel giudizio il Ministero aveva espressamente sollevato in appello l’eccezione sull’omessa notifica, mentre nel caso in esame tale eccezione non è stata riproposta.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese di giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di questione di natura preliminare.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
- Art. 418 c.p.c. – Notificazione della domanda riconvenzionale