Perequazione pensioni e natura non tributaria del raffreddamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 16 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di rallentamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici previsto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 non integra un tributo e sfugge al sindacato di legittimità costituzionale declinato sull’art. 53 Cost.. La norma non contiene alcun prelievo, ma si limita a rimodulare il quantum della rivalutazione monetaria spettante sui diversi importi pensionistici. Oggetto di diritto quesito è il trattamento pensionistico base, non l’importo della rivalutazione, che resta rimesso alla ragionevole discrezionalità del legislatore. La graduazione della perequazione è coessenziale al sistema, essendo già prevista dal d.lgs. n. 503/1992 mediante il rinvio ai criteri della legge n. 41/1986. Ne consegue l’infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale prospettate in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost..
Il Fatto
Numerosi titolari di trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS hanno adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria integrale per il biennio 2023-2024, nella misura del 100% del trattamento, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022.
La norma impugnata riconosce la perequazione piena solo agli assegni pari o inferiori a quattro volte il minimo, prevedendo poi percentuali decrescenti dall’85 al 32 per cento. I ricorrenti hanno prospettato la violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., oltre che della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’INPS ha chiesto il rigetto. Intervenuta la Corte cost. n. 19/2025, la difesa ha insistito sul solo profilo dell’art. 53 Cost., censurando l’applicazione della riduzione sull’intero assegno e non sulla sola parte eccedente la soglia.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile quanto a un ricorrente per difetto di procura, non sanato malgrado la segnalazione della segreteria. Nel merito, il giudice contabile osserva che la Corte cost. n. 19/2025, richiamando la precedente n. 234/2020, ha già respinto le censure sugli artt. 36 e 38 Cost., ritenendo il meccanismo di raffreddamento non manifestamente irragionevole.
Resta il profilo dell’art. 53 Cost., che i ricorrenti assumono non esaminato. Secondo il giudice, il vizio è manifestamente infondato, perché il meccanismo non può qualificarsi come tributo. Richiamando la Corte cost. n. 290/1987, si distingue tra prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e tributi, questi ultimi species delle prime. La Corte riconosce che la giurisprudenza costituzionale ha una posizione oscillante: la n. 234/2020 ha escluso la natura tributaria del prelievo destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, mentre la n. 116/2013 ha qualificato come tributario il contributo di perequazione di cui all’art. 18, comma 22-bis, d.l. n. 98/2011.
Il giudice non condivide l’argomento fondato sulla destinazione finalistica delle risorse, reputandolo apodittico, e richiama gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria fissati dalla Corte cost. n. 70/2015. Ritiene tuttavia che la soluzione sia più semplice: la norma non contiene alcun prelievo. La perequazione automatica è strumento tecnico volto a salvaguardare il valore reale dei trattamenti, la cui modulazione rientra nella piena discrezionalità del legislatore, come affermato dalle sentenze n. 70/2015, n. 234/2020 e n. 19/2025.
Il ragionamento dei ricorrenti muove dall’erroneo assunto che il trattamento spettante sia quello cristallizzato con la piena rivalutazione. L’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 503/1992 ha già previsto una graduazione della rivalutazione parametrata all’entità del trattamento. Pertanto, oggetto di diritto quesito è il trattamento base, non l’importo della perequazione. Il giudice riconosce che un sistema a scaglioni sarebbe più equo, ma esclude che la scelta legislativa integri una prestazione tributaria. Le doglianze sul diritto eurounitario sono inammissibili per difetto di argomentazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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