Colpa grave del medico per errata trasfusione e potere riduttivo dell’addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 192 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno indiretto da malpractice medica, integra la colpa grave la condotta del medico di guardia che ometta il doppio controllo trasfusionale prescritto dalle raccomandazioni ministeriali e dalle procedure aziendali, infondendo a un paziente una sacca di sangue destinata ad altro assistito. La responsabilità non è esclusa dalla riconosciuta responsabilità dell’Azienda sanitaria per il risarcimento del danno, poiché l’azione erariale ha fonte e titolo autonomi. Il giudice contabile, tuttavia, può esercitare il potere riduttivo dell’addebito quando una falla organizzativa della struttura abbia aggravato le procedure di identificazione del paziente e i controlli richiesti al personale sanitario.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un medico di guardia per sentirlo condannare al pagamento di euro 9.600,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno indiretto subito dall’Azienda sanitaria. Quest’ultima aveva risarcito una paziente per il danno biologico conseguente alla trasfusione di una sacca di sangue errata, destinata ad altra ricoverata nello stesso nosocomio.

Il sinistro era emerso da un esposto dell’Azienda. La struttura sanitaria aveva riconosciuto la responsabilità della sanitario e aveva definito transattivamente la pretesa della paziente per euro 9.700,00. Ricevuto l’invito a dedurre, senza deduzioni difensive, il medico è stato citato davanti alla Corte dei conti e non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, regolarmente notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI-PEC, ai sensi dell’art. 6, comma 4, c.g.c. e dell’art. 93 c.g.c.. Non emergendo questioni preliminari, la Corte è passata al merito della domanda di responsabilità per danno indiretto.

Sul piano dell’ammissibilità dell’azione, il Collegio ha rilevato che alla convenuta era stato comunicato l’avvio delle trattative conclusesi con l’accordo transattivo del 19 settembre 2019. Tale comunicazione, prevista dall’art. 13 L. n. 24/2017, rende ammissibile l’azione di responsabilità intrapresa dalla Procura regionale.

Nel merito, la responsabilità del medico è stata ritenuta pacifica dagli atti. Il sanitario aveva personalmente prelevato dall’emoteca una sacca di sangue destinata ad altra paziente, con gruppo sanguigno diverso, e l’aveva infusa alla ricoverata, come attestato dal diario clinico dalla stessa compilato. L’errore è stato scoperto solo al cambio turno, con immediata attivazione dei protocolli e risoluzione dell’emolisi senza conseguenze organiche permanenti.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha condiviso le considerazioni dell’atto di citazione e ha ravvisato la colpa grave nella violazione delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO e delle procedure aziendali. Queste prescrivono che la trasfusione avvenga sotto controllo del medico e che il doppio controllo medico-infermiere sia eseguito in modo “attivo”, mediante verifica verbale o braccialetto identificativo. Poiché la paziente era sedata, il medico avrebbe dovuto prestare particolare scrupolo sui dati della sacca e sull’identità dell’assistita.

Passando al quantum, il Collegio ha esercitato il potere riduttivo dell’addebito. Ha valorizzato la falla organizzativa aziendale consistente nella rimozione del braccialetto identificativo in vista dell’intervento chirurgico, circostanza che ha aggravato le procedure di identificazione del paziente non collaborante. A fronte dell’avvenuta reintroduzione del braccialetto anche in sala operatoria, la Corte ha determinato equitativamente il danno in euro 6.000,00, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi dalla sentenza, con condanna alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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