Esclusione GPS illegittima se titolo estero già in possesso Ministero (TAR Lazio n. 571 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dell’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990 e dell’art. 43 d.P.R. n. 445/2000, la clausola dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 che impone a pena di esclusione la produzione del titolo di studio conseguito all’estero già inoltrato alla medesima amministrazione per il riconoscimento. L’amministrazione deve acquisire d’ufficio i documenti in suo possesso, senza onerare il candidato di una produzione superflua. Il divieto di aggravamento del procedimento preclude di sanzionare con l’esclusione la mancata consegna di atti già nella disponibilità dell’ente procedente.
Il Fatto
La ricorrente conseguiva la specializzazione su materia di sostegno presso un’università estera e presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento del titolo. Chiedeva poi l’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza di Pordenone, per le classi di concorso ADMM e ADSS.
L’Amministrazione ne disponeva l’esclusione per assenza dei requisiti di accesso alla prima fascia, contestando la mancata allegazione del titolo estero alla domanda. La candidata impugnava il provvedimento, deducendo l’assenza di motivazione, il travisamento dei presupposti e la violazione della disciplina sul riconoscimento dei titoli esteri. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e disponeva l’inserimento con riserva.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la clausola dell’art. 7, comma 12, O.M. n. 88/2024, che impone la produzione del titolo estero a pena di esclusione. Il Collegio ne verifica la compatibilità con il quadro di semplificazione amministrativa.
Il richiamo è all’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990, secondo cui i documenti attestanti stati soggettivi sono acquisiti d’ufficio quando in possesso dell’amministrazione procedente. Analoga previsione è contenuta nell’art. 43 d.P.R. n. 445/2000, che impone l’acquisizione d’ufficio dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Da tali disposizioni discende un duplice ordine di conseguenze. Da un lato, l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire i dati attingendo ai propri archivi, poiché si tratta di documentazione già inoltrata alla stessa amministrazione che ha bandito la procedura. Dall’altro, anche a voler ammettere un onere di produzione documentale, l’ordinanza ministeriale non può legittimamente prevedere l’esclusione per la mancata consegna di atti già nella disponibilità dell’ente.
Il Collegio si allinea a un orientamento già espresso su identica questione, confermando il divieto di aggravamento del procedimento. Nel bilanciamento tra esigenze di semplificazione e correttezza del procedimento, prevale la regola dell’acquisizione d’ufficio.
Il ricorso è pertanto accolto e gli atti di esclusione sono annullati, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese e compensazione tra le altre parti.
Nota della Redazione
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