Danno erariale da visure ipotecarie abusive senza stima presuntiva del mancato incasso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 102 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il danno da mancato incasso non può essere fondato su una ricostruzione meramente induttiva e su base presuntiva, elaborata mediante proiezioni statistico-inferenziali riferite a un arco temporale più ampio di quello accertato. Il giudice contabile deve verificare, per ciascuna posta, la sussistenza del danno patrimoniale economicamente valutabile, della condotta connotata da dolo o colpa grave, del nesso di causalità e del rapporto di servizio. La distinzione tra prova presuntiva del danno e danno presunto non autorizza a porre a fondamento della condanna una mera probabilità statistica.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha citato in giudizio un ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate, addetto al servizio di ispezioni e certificazioni ipotecarie, per la condotta tenuta in violazione della normativa che regola le visure catastali e ipotecarie. Secondo l’accusa, il dipendente avrebbe rilasciato a utenti privati visure in modalità uso ufficio o esente, senza che ne ricorressero i presupposti, così esonerando i beneficiari dal pagamento dei diritti dovuti.
La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di euro 21.503,99, articolando il danno in tre poste: il danno patrimoniale diretto da mancato incasso per il periodo 5 ottobre-30 dicembre 2015; il danno da mancata riscossione per il periodo 2013-2017, ricostruito su base statistica; il danno da disservizio. La Sezione regionale, con sentenza n. 396/2024, ha accolto solo in parte la domanda, condannando il convenuto a euro 1.870,88 ed escludendo la seconda posta di danno. Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore regionale, contestando il mancato riconoscimento del danno da mancato incasso per euro 19.633,11.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce la questione come ipotesi di responsabilità amministrativa fondata sull’abuso della qualità di addetto alle ispezioni e certificazioni ipotecarie. Il dipendente avrebbe commercializzato i servizi catastali e ipotecari, consegnando il materiale direttamente al richiedente, senza passaggio allo sportello e senza pagamento del corrispettivo. Le visure uso ufficio ed esente non sono soggette al pagamento di diritti e non sono commercializzabili, essendo riservate, rispettivamente, all’attività interna e a particolari categorie di richiedenti.
Il fulcro del ragionamento riguarda la seconda posta di danno. La Corte conferma la valutazione del primo giudice: quella voce è riferita a un arco temporale (2013-2017) più esteso di quello oggetto di indagine in sede penale ed è stata ricostruita dalla Procura in via induttiva, su base presuntiva, come danno non accertato. L’Agenzia aveva “proiettato” l’entità del danno derivato dagli episodi accertati (ottobre-dicembre 2015) al più ampio periodo 2013-2017, stimando gli importi che sarebbero stati incassati se le operazioni fossero state fatte pagare.
La Sezione ribadisce che le ricostruzioni di illeciti produttivi di danno erariale, non accertati in sede penale ma solo induttivamente ricostruiti su base presuntiva, per quanto fondate su plausibili basi probabilistiche, non possono essere poste a fondamento di una decisione giudiziale. Il ragionamento ipotetico — se il mercimonio ha avuto luogo negli ultimi tre mesi del 2015, ben può ipotizzarsi che sia avvenuto anche prima e dopo — non soddisfa l’esigenza di prova del danno certo ed attuale, eziologicamente ricollegabile a condotte del dipendente riscontrabili in maniera puntuale.
La Corte respinge anche le doglianze del convenuto sulla prima voce di danno (euro 315,00) e sul danno da tangente (euro 230,50). Il danno patrimoniale per il periodo 5 ottobre-30 dicembre 2015 è provato da 43 osservazioni con intercettazioni ambientali e videosorveglianza, integrate dagli esiti dell’indagine interna dell’ufficio Audit, che hanno consentito di ricostruire per ciascun giorno l’importo non incassato. Quanto alle assoluzioni penali di coimputati invocate dal convenuto, la Corte osserva che il medesimo è stato dichiarato responsabile di plurimi capi di imputazione. L’appello della Procura è pertanto infondato e la sentenza di primo grado è integralmente confermata, con spese compensate ex art. 31 c.g.c. per l’obiettiva controvertibilità delle questioni.
Nota della Redazione
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