Estinzione del processo pensionistico per mancata comparizione delle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 352 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. costituiscono espressione di un principio generale applicabile ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c. Pertanto, quando le parti costituite non compaiano alla nuova udienza fissata a seguito della mancata prova della tempestiva notificazione del ricorso, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto. L’estinzione consegue al combinato disposto degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e dell’art. 111 c.g.c., con la precisazione che le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
La ricorrente ha depositato ricorso in materia pensionistica davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, chiedendo nei confronti dell’INPS, non intimato, quanto di competenza.
All’udienza del 9.4.2025 nessuna parte è comparsa e non risultava depositata la prova della tempestiva notificazione, alla parte convenuta, del ricorso e del decreto di fissazione. Il giudice, con ordinanza n. 59/2025, ha rinviato la trattazione, avvertendo che in caso di mancata comparizione la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta una questione di rito: la sorte del processo pensionistico quando, dopo l’ordinanza di rinvio, le parti non si presentino alla nuova udienza.
La Corte muove dall’art. 7, comma 2, c.g.c., che consente di applicare al processo pensionistico i principi generali desumibili dal codice di procedura civile. Richiamando i propri precedenti — Cdc, sez. II App. n. 517 del 2019, sez. Giur. Puglia n. 149 del 2024 e n. 138 del 2023, nonché una decisione della stessa Sezione del 2024 — afferma che gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. esprimono un principio generale operante in questa materia.
Ne deriva la regola enunciata: in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e dell’art. 111 c.g.c.
Nel caso concreto, dopo l’ordinanza n. 59/2025, ritualmente comunicata al procuratore della ricorrente, all’udienza odierna non è nuovamente comparsa alcuna parte. Il presupposto applicativo della regola risulta dunque integrato.
Il giudice dichiara perciò l’estinzione del processo. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla anche per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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