Danno all’immagine del Comune da reato del sindaco (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 3 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, resa a carico di chi abbia agito nell’esercizio delle funzioni, ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità contabile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’attribuzione dell’illecito all’agente, ai sensi dell’art. 651 c.p.p. Da tale accertamento consegue il danno all’immagine dell’ente quando la condotta abbia leso il prestigio dell’amministrazione di appartenenza per i connotati oggettivamente gravi della vicenda e per il ruolo ricoperto dal responsabile. La liquidazione equitativa del pregiudizio tiene conto della gravità del fatto, delle modalità di realizzazione, della reiterazione della condotta, della carica rivestita e del rilevante impatto mediatico. L’accertamento del dolo in sede penale esclude la necessità di una nuova verifica dell’elemento soggettivo in sede contabile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il convenuto, già sindaco di un Comune, chiedendone la condanna al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di danno all’immagine subito dall’ente, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia. Il fondamento della pretesa risiedeva nelle condotte accertate in sede penale: il convenuto è stato ritenuto colpevole di induzione indebita per avere abusato dei propri poteri, inducendo persone in stato di bisogno a subire rapporti sessuali in cambio dell’influenza esercitata sugli uffici comunali per l’ottenimento di provvidenze economiche.
Il giudizio penale si è concluso con condanna in primo grado, confermata in appello; la Cassazione, con sentenza del 14 luglio 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai capi rilevanti in questa sede, disponendo il rinvio ad altra sezione dell’Appello per la sola rideterminazione della pena. Definita la pena in sede di rinvio, la Procura ha notificato l’invito a dedurre, rimasto senza riscontro, e ha poi emesso l’atto di citazione. Il convenuto è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto constatato la regolare instaurazione del contraddittorio, essendo l’atto di citazione notificato al convenuto il 2 febbraio 2024, e ha dichiarato la contumacia ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile. Nel merito, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale.
Preliminare e decisivo è il richiamo all’art. 651 c.p.p.: la sentenza penale irrevocabile di condanna esplica efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La Corte ha quindi recepito l’accertamento penale senza margini di rivalutazione, rilevando come esso non sia stato oggetto di contestazione in questa sede.
La Corte ha poi ricostruito il rapporto tra condotta e pregiudizio. Il convenuto ha agito nell’esercizio delle funzioni, rivestendo la carica di sindaco al momento dei fatti, e ha strumentalizzato ripetutamente la propria posizione per esigere prestazioni sessuali da persone in evidenti difficoltà economiche che si erano rivolte all’ente. Da tali comportamenti è derivato un grave vulnus al prestigio dell’amministrazione. La vicenda, per la sua riprovevolezza, ha avuto ampia diffusione mediatica, gettando discredito sull’ente.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha osservato che la condotta era connotata da dolo, come accertato in sede penale ed evidente dalla mera ricostruzione dei fatti, escludendo così ogni rivalutazione. Sulla quantificazione, il Collegio ha richiamato i parametri della gravità del fatto, delle modalità di realizzazione dell’illecito, della reiterazione della condotta — interrotta solo per l’intervento di fattori estranei alla vicenda —, del ruolo di sindaco ricoperto e del rilevante impatto mediatico.
La Corte ha pertanto accolto la richiesta, reputando equa la liquidazione del danno all’immagine nella misura di euro 100.000,00, importo comprensivo della rivalutazione monetaria, con interessi al saggio legale dalla pubblicazione fino all’effettivo pagamento. La condanna alle spese processuali, liquidate in euro 233,91 in favore dello Stato, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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