Tardiva presentazione e mancata approvazione impongono dichiarazione di irregolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 130 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, avvenuta oltre il termine di art. 233, comma 1, TUEL e dell’art. 44, comma 6, del Regolamento di contabilità dell’ente, e in epoca successiva all’approvazione del rendiconto consiliare, integra un’irregolarità di gestione che impedisce l’approvazione del conto e il discarico dell’agente. La sola avvenuta parificazione, seppure tardiva, non sana il difetto di approvazione del conto da parte dell’organo comunale competente, adempimento indefettibile ai fini della formazione del rendiconto dell’ente e del deposito dei conti giudiziali presso la Sezione ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.. Resta invece riferibile all’amministrazione, e non all’agente contabile, la mancata o tardiva trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno prescritta dalla medesima disposizione. L’assenza di ammanchi non preclude la dichiarazione di irregolarità della gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione affidata a una società in house di un Comune per la vendita on line di biglietti nell’ambito di una manifestazione festivaliera per l’esercizio 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale n. 62179, rilevando il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il difetto di approvazione del conto da parte dell’ente, la tardiva presentazione del rendiconto e la discrasia tra le risultanze dichiarate e il documento depositato.
La difesa dell’agente contabile ha sostenuto la tempestiva predisposizione del conto, seguita da una nuova presentazione dopo la correzione di errori formali. Il Comune ha depositato deduzioni, rappresentando l’avvenuta parificazione del conto e l’insussistenza di ammanchi. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della parificazione intervenuta solo nel febbraio 2025, rilevando tuttavia che l’ente era già in condizione di provvedervi sin dalla presentazione del rendiconto completo, disponendo del registro di cassa e della documentazione giustificativa necessaria.
Quanto alla tardività, la Corte esclude che il prospetto cumulativo consegnato a gennaio 2019 sia assimilabile a un rendiconto: difetta delle informazioni minime per un’adeguata rappresentazione contabile. Il conto corredato della documentazione è stato depositato solo nel settembre 2019, oltre il termine di art. 233, comma 1, TUEL e dell’art. 44, comma 6, del Regolamento di contabilità.
Tale ritardo non è irregolarità meramente formale: esso segue l’approvazione del rendiconto consiliare dell’aprile 2019, delibera che non reca alcuna presa d’atto del deposito dei conti degli agenti contabili. Il conto resta quindi sprovvisto dell’approvazione dell’organo comunale competente, adempimento indefettibile ai fini della redazione del rendiconto e del deposito dei conti giudiziali presso la Sezione.
La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno va invece riferita all’amministrazione e non all’agente contabile, secondo l’orientamento della stessa Sezione (sentenza n. 198/2024). La relazione, pur tardivamente depositata, deve dare conto della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture dell’ente e delle risultanze contabili, secondo i criteri già indicati da Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023.
In conclusione, il Collegio dichiara l’irregolarità della gestione e demanda agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge, pur in assenza di ammanchi. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, mancando una condanna.
Nota della Redazione
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