Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio per danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 92 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. assolve a una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e mira all’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie. Il Collegio, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, accerta le condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno, e determina con decreto motivato l’importo dovuto, con termine non superiore a trenta giorni per il versamento. Il pagamento integrale della somma così determinata rende satisfattiva la pretesa risarcitoria e fa venir meno l’interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio, che è definito. Alla definizione consegue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dei convenuti alle spese di giudizio. Il rito abbreviato ha ad oggetto le sole poste di danno per le quali è stato formulato, e non si estende alle ulteriori voci, che restano soggette al rito ordinario.
Il Fatto
La Procura Regionale evocava in giudizio diciannove dipendenti a tempo indeterminato di un’articolazione regionale, contestando condotte di assenteismo fraudolento realizzate mediante scambio dei badge elettronici e attestazione di ore di lavoro non rese. Il danno patrimoniale diretto era quantificato in € 1.722,24; il danno all’immagine, calcolato in dieci volte quello patrimoniale, in € 56.958,8.
Alcuni convenuti formulavano istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., con parere favorevole della Procura. All’udienza camerale del 6.11.2025 le parti concordavano il pagamento di una percentuale del danno all’immagine richiesto. Il Collegio emetteva quindi il decreto n. 4 del 14.11.2025, determinando gli importi e fissando in trenta giorni il termine per il versamento in favore della Regione. I convenuti depositavano la documentazione attestante i pagamenti; all’udienza camerale il Collegio accertava il versamento della residua somma integrativa di € 40,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’art. 130 c.g.c., che consente al convenuto, previo parere concorde della Procura, di chiedere nella memoria di costituzione la definizione alternativa del giudizio con il pagamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. L’organo decidente verifica, con cognizione allo stato degli atti, l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma, avuto riguardo alla gravità della condotta e all’entità del danno.
Accertato il regolare versamento degli importi stabiliti in ottemperanza al decreto, la Corte ritiene che le somme corrisposte in favore della Regione debbano considerarsi satisfattive della pretesa risarcitoria relativa al danno all’immagine. Da qui il venir meno dell’interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio e, contemporaneamente, la realizzazione dell’interesse dei convenuti alla definizione senza dibattimento, con la riduzione concordata dell’originaria pretesa.
Alla definizione consegue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dei convenuti alle spese di giudizio, liquidate con separata notula.
Quanto al danno patrimoniale diretto, non oggetto del rito abbreviato, la Corte svolge autonome osservazioni. Per PELLEGRINO e PICONE non risulta in atti alcuna richiesta risarcitoria, essendo intervenuto il recupero ante iudicium. Per MELILLO e MUSTO la pretesa deve considerarsi soddisfatta per effetto dell’intervenuto pagamento estintivo. Per BIANCARDI, invece, il giudizio deve proseguire nelle forme del rito ordinario per il ristoro della somma residua.
Il dispositivo definisce quindi il giudizio ex art. 130, comma 8, c.g.c. nei confronti dei convenuti istanti con riferimento al danno all’immagine, dichiarando che nulla è più dovuto per tale causale, con cancellazione della causa dal ruolo disposta con separato provvedimento, e condanna alle spese. Per BIANCARDI la prosecuzione del rito ordinario è limitata al danno patrimoniale diretto, con spese al merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.