Danno all’immagine e concussione: presunzione del doppio e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 100 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna penale irrevocabile per concussione di cui all’art. 317 cod. pen. integra il presupposto dell’azione erariale per danno all’immagine ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, e dell’art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016. Il termine di prescrizione dell’azione decorre dall’irrevocabilità della sentenza penale di condanna e non dalla diffusione mediatica della notizia, poiché prima di quel momento l’azione non è proponibile. La presunzione relativa dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che quantifica il danno nel doppio della somma illecitamente percepita, non è l’unico criterio utilizzabile: quando il duplum non sia direttamente operativo, il giudice contabile può liquidare equitativamente il danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., assumendo la somma richiesta quale parametro orientativo. Il potere riduttivo ex art. 83 c.g.c. non può essere esercitato quando la gravità della condotta dolosa esprime un deliberato spregio dei doveri d’ufficio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due dipendenti di una struttura sanitaria, in servizio presso una commissione per l’accertamento dell’invalidità civile, chiedendo la condanna in solido al risarcimento del danno all’immagine subito dall’ente di appartenenza. La domanda si fonda sulla condanna per concussione, divenuta irrevocabile dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
I fatti risalgono al biennio 2016-2017. I convenuti, abusando della qualità rivestita, avrebbero costretto un’utente del servizio, in due distinte occasioni, a corrispondere somme di denaro, prospettando la sospensione di prestazioni previdenziali già riconosciute ai familiari. Nel secondo episodio la persona offesa ha denunciato i fatti e gli organi di polizia hanno colto i convenuti in flagranza all’interno dell’ufficio, recuperando le somme. Uno dei convenuti si è costituito, eccependo la sospensione del giudizio per litispendenza con un distinto procedimento penale, la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’inapplicabilità della presunzione legale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta non costituitasi, accertata la regolare notificazione dell’atto di citazione. Ha poi respinto l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dal momento in cui la sentenza penale di condanna diviene irrevocabile, costituendo questa il presupposto indefettibile della proponibilità dell’azione. Il dies a quo non può essere anticipato alla diffusione mediatica della notizia, poiché l’azione non era esercitabile prima dell’irrevocabilità.
Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di litispendenza o continenza. Il procedimento penale richiamato dalla difesa riguarda distinte condotte delittuose, in concorso con altri soggetti, e pende in fase dibattimentale: la diversità di causa petendi e di petitum esclude qualsiasi interferenza tra i due giudizi.
Nel merito, la Corte ha confermato che la concussione rientra nel catalogo dei delitti che legittimano l’azione erariale per danno all’immagine, con perimetro applicativo delimitato dalle Sezioni riunite n. 8/QM/2015. Il giudicato penale fa stato, ex art. 651 cod. proc. pen., della commissione del reato in qualità di pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni. L’elemento soggettivo è stato oggetto di autonomo apprezzamento e ritenuto sussistente: la reiterazione delle richieste in due occasioni, l’abuso della posizione istituzionale e la condizione di soggezione della vittima escludono diversa qualificazione.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha respinto la tesi difensiva dell’assenza di danno per mancata percezione delle somme. Anche quando il duplum non sia direttamente operativo, la giurisprudenza contabile ammette la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., usando la somma richiesta quale parametro orientativo secondo i criteri delle Sezioni riunite n. 10/QM/2003. Il Collegio ha quindi determinato il danno nel doppio della somma complessivamente richiesta, escludendo il triplo invocato dalla Procura: gli elementi valorizzati a sostegno del moltiplicatore maggiore integrano la condotta già considerata nel duplum, senza configurare un grado di offensività tale da giustificare uno scostamento ulteriore.
Infine, la Corte ha negato l’esercizio del potere riduttivo ex art. 83 c.g.c.. Le conseguenze personali e professionali già patite dal convenuto, per quanto gravi, costituiscono la diretta conseguenza dell’accertata condotta criminosa e non riducono la responsabilità per il danno arrecato all’immagine, che risponde a una logica autonoma rispetto alle sanzioni penali e disciplinari.
Nota della Redazione
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