Conto del tesoriere regolare: somme vincolate estranee alla revisione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 96 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la verifica del giudice contabile ha ad oggetto esclusivamente la regolarità della gestione dell’agente contabile e dei pagamenti dallo stesso effettuati, non anche la legittimità sostanziale dell’attività dell’ente. L’utilizzo di somme a destinazione vincolata e la mancata ricostituzione delle stesse alla chiusura dell’esercizio, così come il pagamento di rate di mutuo mediante fondi vincolati, possono assumere rilievo ai fini di una responsabilità amministrativa dell’ente, la cui valutazione esula dalla revisione del conto e va rimessa alla procura regionale. Ne consegue la regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile tutte le volte in cui questi abbia correttamente adempiuto agli obblighi della convenzione di tesoreria e la contestata appropriazione di somme risulti, in fatto, insussistente perché autorizzata dall’ente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Reggio Calabria per l’esercizio finanziario 2014. Il magistrato istruttore, all’esito di una complessa attività di revisione, aveva chiesto la declaratoria di irregolarità del conto e l’addebito di una somma a carico dell’agente contabile.
I rilievi si concentravano su tre profili: l’utilizzo di somme a destinazione vincolata per far fronte a spese correnti, il pagamento di rate di mutuo mediante fondi vincolati non ricostituiti a fine anno e l’addebito di commissioni bancarie asseritamente non dovute. L’agente contabile si era opposto, chiedendo il proprio discarico e sostenendo la piena regolarità della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva anzitutto che le evidenze raccolte sul preteso utilizzo delle somme a destinazione vincolata non incidono direttamente sulla gestione del conto né sui pagamenti effettuati dal tesoriere. Gli addebiti contestati, infatti, riguardano il comportamento dell’ente e non dell’agente contabile.
La Corte richiama la stessa relazione conclusiva, nella parte in cui si dà atto che, letti gli artt. 6 e 13 della convenzione di tesoreria, il tesoriere ha correttamente adempiuto agli obblighi nascenti dalla convenzione medesima.
Ne deriva che le censure relative all’utilizzo dei fondi vincolati e al pagamento delle rate di mutuo possono assumere rilievo ai fini di una responsabilità amministrativa, ma una simile valutazione esula dall’attività di revisione del conto e va demandata alla procura regionale, già intervenuta nel giudizio, per le opportune verifiche.
Quanto alla contestazione sulla somma di euro 2.871,00 a titolo di commissioni bancarie non dovute, che sarebbe costituita in ammanco a carico del tesoriere, l’agente contabile ha offerto piena evidenza documentale dell’assenza di addebito. L’importo risulta essere la somma dei provvisori di uscita, legittimamente addebitata all’ente in quanto dallo stesso autorizzata, come da allegati alla memoria depositata in giudizio.
Il Collegio perviene così alla declaratoria di regolarità del conto, rimettendo alla procura regionale ogni valutazione sui profili di responsabilità amministrativa. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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