Estinzione del giudizio per rinuncia della parte ricorrente accettata dalla controparte (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 272 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo può essere effettuata in qualunque stato e grado del giudizio dinanzi alla Corte dei conti, ma produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, la quale deve intervenire nelle forme prescritte. L’intervenuta rinuncia, accettata dall’Istituto resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza che il giudice debba pronunciarsi sulle questioni di merito o sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’Inps, affetta da sindrome fibromialgica e disturbo depressivo maggiore, aveva presentato domanda per il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. In seguito all’accertamento di un’invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa, aveva proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla contribuzione figurativa.
L’Inps, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, atteso che la ricorrente era ancora in attività di servizio, e per mancato esperimento della richiesta in via amministrativa. Nel merito, contestava la sussistenza del requisito sanitario e si opponeva all’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni, in composizione monocratica, ha rilevato che, nelle more del giudizio, la ricorrente aveva depositato atto di rinuncia agli atti, già notificato all’Inps e accettato dall’Istituto con nota del 26 giugno 2026, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del processo in considerazione del tempo trascorso.
Richiamato l’art. 110 c.g.c., il quale dispone che la rinuncia può essere effettuata in qualunque stato e grado della causa e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte, il giudice ha verificato la regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione intervenuta.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia della ricorrente e dell’accettazione da parte dell’Istituto, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 110 c.g.c. In applicazione del comma 7 della medesima disposizione, ha altresì precisato che la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese di lite.
La pronuncia è stata resa con dispositivo definitivo, previa reiezione di ogni contraria eccezione o deduzione, con contestuale adozione delle misure a tutela della riservatezza dei dati personali della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.