Ricongiunzione contributi marittimi esteri nel rapporto di pubblico impiego (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 257 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che abbia maturato periodi assicurativi all’estero, imbarcato su navi battenti bandiera straniera, ha diritto alla ricongiunzione degli stessi ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione presso l’INPS, ai sensi della legge n. 29/1979, quando la prova documentale ne attesti con certezza l’effettivo svolgimento. L’INPS è legittimato passivo, quale ente competente a gestire la pensione del dipendente pubblico, la posizione previdenziale dei lavoratori marittimi e il trasferimento dei contributi mancanti. L’Amministrazione di appartenenza è tenuta alla ricongiunzione, previo eventuale versamento dei contributi di pertinenza dell’Istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, ha chiesto all’INPS la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in altre forme previdenziali con il servizio in atto. All’esito dell’istruttoria, il Comando Marittimo Sud ha emesso un decreto di ricongiunzione limitato a mesi 4 e giorni 25 di iscrizione presso l’INPS.
Il ricorrente ha contestato tale provvedimento, lamentando il mancato riconoscimento di ulteriori anni 1, mesi 1 e giorni 25 relativi a periodi di imbarco su navi di armatori privati. Deduce di aver documentato tali periodi con l’estratto del libretto di navigazione e con l’estratto di matricola della Marina Mercantile Italiana. Gli enti resistenti hanno eccepito, rispettivamente, l’impossibilità di ricostruire la posizione contributiva e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte afferma la legittimazione passiva dell’INPS. L’Istituto è competente a gestire la pensione del dipendente pubblico quale ente di destinazione del rapporto, a gestire la posizione dei lavoratori marittimi, confluiti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria dopo la soppressione della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara per effetto della legge n. 413 del 26.7.1984, e a curare il trasferimento dei contributi mancanti.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La legge 7 febbraio 1979, n. 29 disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi, consentendo l’unificazione dei contributi versati in diversi settori per ottenere un’unica pensione. La domanda può essere proposta sino al momento del pensionamento, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 29/1979. L’art. 5 della medesima legge impone alla gestione accentrante di richiedere alle gestioni interessate gli elementi utili alla costituzione della posizione assicurativa.
Dagli atti di causa emerge la prova scritta dei periodi di imbarco all’estero su navi di bandiera straniera. L’estratto conto previdenziale, l’estratto di matricola della Marina Mercantile Italiana, il foglio provvisorio di navigazione e la dichiarazione della compagnia marittima attestano il servizio prestato. La Corte qualifica tali documenti come prova scritta idonea a conferire certezza all’esistenza del rapporto di lavoro per i periodi indicati.
La Corte rileva che il ricorrente ha presentato domanda di ricongiunzione nel 1988 e che l’Amministrazione ha avviato l’iter previsto dall’art. 5, emettendo una nota-provvedimento consapevolmente parziale. Di tanto è consapevole la stessa Amministrazione della Difesa, mentre l’INPS nulla ha eccepito sul punto. Ne consegue il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione di ulteriori anni 1, mesi 1 e giorni 25, con obbligo per il Ministero della Difesa e l’INPS, ognuno per la propria competenza, di provvedere previo eventuale versamento dei contributi di pertinenza dell’Istituto, aggiornati degli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate esclusivamente a carico dell’INPS, non avendo l’Amministrazione militare dato causa alla vertenza con il proprio comportamento. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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