Vigilanza su beni mobili e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 143 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali gravato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, è qualificabile come agente amministrativo e non contabile, sicché non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non devono rendere il conto, che resta riservato ai consegnatari con debito di custodia (artt. 11 e 23 del medesimo d.P.R.). Ne deriva che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario con debito di vigilanza è improcedibile, per difetto dei presupposti normativi. Il discrimine va individuato nella destinazione dei beni: la gestione delle scorte operative funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio integra il solo debito di vigilanza, mentre una giacenza eccedente rispetto a tali necessità configura una vera e propria gestione contabile, soggetta a rendicontazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso, per l’esercizio finanziario 2015, dal consegnatario di beni mobili di un ente locale, deferito all’esame del Collegio con relazione istruttoria del magistrato istruttore. Quest’ultimo aveva rilevato l’insussistenza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, segnalando che l’atto era privo del visto di regolarità del dirigente del servizio finanziario e della relazione dell’organo di controllo interno.

Il magistrato istruttore aveva altresì osservato che il conto ricomprendeva automezzi, attrezzature, sistemi informatici e arredamenti, verosimilmente in uso presso l’ufficio di pertinenza, e non beni custoditi in un deposito. L’agente contabile, nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del giudizio, assumendo di non essere tenuto alla resa del conto giudiziale. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla distinzione tra le due species di consegna. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nella stessa direzione opera l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, riservando la resa (artt. 11 e 23) ai consegnatari con debito di custodia. La giurisprudenza contabile citata conferma che soltanto questi ultimi sono tenuti al rendiconto.

La Sezione individua poi il criterio discretivo nella destinazione dei beni. Le giacenze presso i singoli uffici costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono escluse dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ove invece la giacenza eccedesse, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di funzionamento, essa sarebbe finalizzata al rifornimento continuativo e configurerebbe una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di rendiconto.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude quindi che grava sull’agente un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio va dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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