Conto giudiziale irregolare senza ammanco: esclusa la condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 96 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale può essere dichiarato irregolare sul piano formale anche quando non emerga alcun ammanco a carico dell’agente contabile. La sussistenza di lievi eccedenze di incasso in favore dell’Amministrazione, l’oggettivo disallineamento tra il conto e la documentazione di corredo e l’assenza di alcune ricevute annullate integrano una irregolarità meramente formale, che non legittima la condanna dell’agente. In assenza di prova di un danno erariale, il giudice dichiara l’irregolarità del conto ma non pronuncia condanna, potendo non dar luogo a pronuncia sulle spese in ragione della complessità della gestione e dell’atteggiamento collaborativo del contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile per la gestione di riscossione dei ticket presso un’azienda ospedaliera, con riferimento all’esercizio 2018. Il magistrato istruttore, con la relazione n. 504/2023, ha chiesto il discarico dell’agente, rilevando che la gestione risultava sostanzialmente regolare e che non si riscontravano ammanchi, pur emergendo un lieve vantaggio in favore dell’Amministrazione.
Il Presidente della Sezione non ha aderito alla richiesta di discarico con decreto, ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.g.c., ed ha fissato udienza collegiale ai sensi dell’art. 147, comma 2, c.g.c. Il magistrato istruttore ha quindi depositato una relazione integrativa, svolgendo verifiche analitiche su una mensilità dell’esercizio assunta a campione, esaminando giorno per giorno ricevute, giornale di cassa e prima nota cassa.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda la qualificazione da dare a un conto che, pur non presentando alcun ammanco, espone un’oggettiva parziarietà della rappresentazione e talune discordanze rispetto alla documentazione di corredo. L’istruttoria ha ricostruito mese per mese la gestione, evidenziando maggiori incassi rispetto a quelli contabilizzati, distinti tra versamenti con POS e minori incassi in contanti, e minori versamenti in Tesoreria, poi riversati nel corso dell’istruttoria.
Il Collegio prende atto che l’approfondimento analitico ha confermato l’assenza di prova di un ammanco da contestare. Nella mensilità esaminata a campione è emerso un importo incassato maggiore rispetto alle riscossioni riportate sul giornale di cassa e sulla prima nota cassa, mentre sui parziali annullamenti di ricevute il contabile ha fornito adeguati chiarimenti in memoria.
Permane tuttavia una situazione poco chiara, dovuta a leggere eccedenze in favore dell’Amministrazione. L’agente contabile ha spiegato tali scostamenti come effetto degli arrotondamenti automatici dei programmi di calcolo e di errori di digitazione degli operatori. Il Collegio reputa verosimile tale spiegazione, ma rileva che essa non elide la pur lieve irregolarità del conto, poiché residua un oggettivo disallineamento tra quanto rappresentato e la documentazione.
Il Collegio considera inoltre la discordanza tra i dati del conto e quelli documentali, nonché l’assenza di alcune ricevute annullate, non corrispondenti ad effettive riscossioni. Su queste basi, e pur prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale che ha giudicato idonee le procedure di controllo interno, la Corte auspica una correzione dei programmi informatici al fine di evitare future irregolarità e il conseguente aggravio procedimentale.
Ne deriva la dichiarazione di irregolarità del conto giudiziale, seppure senza ammanco. Non sussistono pertanto i presupposti di legge per la condanna dell’agente contabile. Quanto alle spese, non si dà luogo a pronuncia in ragione della complessità della gestione, della natura soltanto formale delle irregolarità accertate e dell’atteggiamento collaborativo del contabile.
Nota della Redazione
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