Conto giudiziale su azioni della partecipata reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 64 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nel Comune, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco o a un suo delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale di Bolzano è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari, per l’esercizio 2021, reso dal direttore generale di una società partecipata dal Comune.

Il magistrato designato all’esame del conto, con articolata relazione, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, cod. giust. cont., segnalando che, secondo un più recente orientamento contabile, sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non potendosi qualificare il direttore generale come consegnatario dei titoli azionari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di procedibilità: individuare chi sia il soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale su titoli azionari e quote di partecipazione di un ente locale. La risposta muove dalla distinzione tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica dei titoli.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal relatore, ha precisato che il consegnatario è colui che esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista, rappresentando l’ente alle riunioni sociali. A sostegno, il Collegio richiama il consolidato orientamento delle sezioni Toscana, Veneto e Molise (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).

Quanto all’individuazione del soggetto nell’ambito comunale, la Corte osserva che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Trovacone conferma normativa nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Da tale qualificazione deriva che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione, e non di mera detenzione: il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Collegio estende il principio ai titoli dematerializzati, anch’essi inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto è stato reso da un soggetto non legittimato: da qui la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con nulla per le spese stante il tenore della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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