Controlli interni negli enti locali: parziale adeguatezza del sistema e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 1 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, ex artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, deve essere adeguato, funzionale e integrato. La parziale adeguatezza del sistema, accertata dalla Sezione di controllo, impone all’Amministrazione di adottare misure correttive per superare le criticità rilevate. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile richiede l’utilizzo di tecniche di campionamento statistiche e probabilistiche, orientate al rischio. Il controllo di gestione non può prescindere dalla contabilità analitica per centri di costo, dal budget e da un sistema di reporting periodico. Il controllo strategico deve tradursi in report infrannuali e indicatori di impatto sulle politiche pubbliche. Il controllo sulla qualità dei servizi deve essere esteso a tutti i servizi erogati, includendo la misurazione della soddisfazione degli utenti e il coinvolgimento degli stakeholders.

Il Fatto

La Provincia di Mantova trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la relazione annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2023, come previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel). La Sezione ha esaminato la relazione e gli atti regolamentari interni per valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli realizzati nel corso dell’esercizio considerato.

Dall’istruttoria emerge che l’Ente ha previsto e attuato un sistema di controlli interni solo parzialmente adeguato, necessitante di variazioni e integrazioni. Le criticità riguardano il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi.

La Motivazione della Corte

In relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile (ex art. 147-bis Tuel), la Sezione osserva che gli esiti dei controlli precedenti non hanno influito sulla selezione del campione di atti da sottoporre a verifica. La scelta della tecnica di campionamento deve essere adeguatamente motivata, seguendo i criteri internazionali e la logica del rischio, per intercettare le fattispecie più esposte a possibili irregolarità.

Quanto al controllo di gestione, la Sezione rileva la mancanza di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, elemento fondante per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità. L’integrazione tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale non è sufficiente: servono rapporti periodici con dati analitici, anche extracontabili, per individuare le azioni correttive e i settori più critici. Il controllo di gestione risulta, quindi, solo parzialmente adeguato.

Sul controllo strategico (art. 147-ter Tuel), la Sezione evidenzia la mancata predisposizione di report infrannuali e l’assenza di indicatori per verificare l’attuazione dei programmi e l’impatto delle politiche. L’Ente, inoltre, non ha adottato la rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale, misura di prevenzione della corruzione: la compressione dell’organico non legittima la totale disapplicazione, essendo tenuto a programmare misure alternative con effetto analogo.

In merito al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione rileva la mancata adozione della Carta dei servizi e l’assenza di un quadro sistematico di controllo, pur in presenza di iniziative isolate. La qualità deve misurare la soddisfazione anche degli utenti interni e deve essere estesa a tutti i servizi, inclusi quelli non a domanda individuale, come strade ed edifici scolastici. Il coinvolgimento degli stakeholders nella definizione degli standard è obbligatorio, richiamando l’art. 19-bis del d.lgs. n. 150/2009.

La Sezione accerta, quindi, la parziale adeguatezza del sistema, invitando l’Ente ad adottare un impianto integrato di controlli, con tecniche statistiche, controllo di gestione per centri di responsabilità, reportistica strategica infrannuale e misurazione della qualità che coinvolga gli utenti, disponendo la trasmissione della pronuncia al Presidente della Provincia e all’Organo di revisione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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