Indennità di incentivazione inclusa nella base pensionabile e trasmissibilità agli eredi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 237 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di incentivazione prevista dall’accordo sindacale del 2 settembre 1971, ratificato dalla delibera della Commissione amministratrice dell’azienda, può essere inclusa nella base pensionabile quando presenti i caratteri dell’emolumento fisso, corrispettivo e continuativo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077, come modificati dall’art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131. Il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico costituisce un diritto soggettivo patrimoniale del de cuius, che confluisce nell’asse ereditario e si trasmette agli eredi anche in difetto di previa impugnazione dei provvedimenti dell’Ente previdenziale, non essendo previsti termini di decadenza per il ricorso. Resta ferma la prescrizione quinquennale, che limita la decorrenza dei ratei differenziali al quinquennio anteriore alla domanda amministrativa.
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente di un’azienda speciale per il servizio idrico, cessato dal rapporto nel 1992, hanno agito nei confronti dell’INPS per ottenere l’inclusione dell’indennità di incentivazione nel trattamento pensionistico del de cuius e, per la vedova, nella pensione di reversibilità, con condanna al pagamento delle differenze maturate.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che il diritto ai maggiori ratei spettasse al solo titolare del trattamento diretto. La Sez. I centrale d’appello, con sent. n. 171/2024, ha accolto l’impugnazione, affermando la trasmissibilità ereditaria del diritto al ricalcolo, e ha disposto il rinvio al primo giudice per l’esame nel merito. Il ricorso in riassunzione ha riproposto le domande originarie; l’INPS ha eccepito la prescrizione e la decadenza, oltre all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’orientamento delle SS.RR. n. 39/2017, secondo cui l’indennità di incentivazione può essere inclusa nella base pensionabile in quanto emolumento fisso, corrispettivo e continuativo, in presenza degli altri requisiti di legge. Nel caso concreto il lavoratore ha prestato servizio alle dipendenze dell’azienda per oltre trent’anni, godendo di due trattamenti pensionistici, e l’indennità, introdotta dall’accordo aziendale del 2 settembre 1971, è stata resa definitiva con la successiva delibera.
La Corte conferma quindi il diritto all’inclusione dell’indennità nel trattamento pensionistico del titolare della pensione diretta e della vedova titolare della reversibilità.
Quanto alla decorrenza, il giudice disattende l’eccezione di decadenza, richiamando la pronuncia d’appello che ha escluso termini decadenziali per il ricorso in materia. Accoglie invece l’eccezione di prescrizione quinquennale, ancorando il diritto al quinquennio anteriore alla domanda amministrativa. Dopo il decesso del titolare, la vedova ha diritto alle differenze maturate a titolo di reversibilità dal giorno successivo.
L’INPS è pertanto condannato a corrispondere le somme agli eredi, nella quota spettante a ciascuno, con interessi e rivalutazione liquidati secondo il criterio differenziale della SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese sono compensate per la configurazione di una soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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