Decorrenza della pensione di inabilità e decreto di dispensa non impugnato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 58 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità dei dipendenti pubblici, il decreto ministeriale che dispone la dispensa dal servizio per fisica inabilità, non impugnato dall’interessato, produce effetti retroattivi dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa e determina la decorrenza del trattamento pensionistico. Il giudice contabile, aderendo alle risultanze della CTU, respinge la domanda di riliquidazione fondata su una diversa data di decorrenza, quando il provvedimento di dispensa non sia stato tempestivamente contestato. La decorrenza del trattamento pensionistico resta ancorata all’accertamento formale della cessazione dal servizio, non al diverso momento dell’accertamento sanitario della inabilità permanente. In difetto di impugnazione del decreto, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nel ridefinire la data di cessazione del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, riceveva notifica dell’estratto del processo verbale reso il 5.11.2020 dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli, attestante la propria inidoneità assoluta al servizio di istituto. Presentava quindi domanda di pensione ordinaria di inabilità. La Prefettura di Caserta notificava il decreto di pensione per fisica inabilità con decorrenza dal 14.4.2020, data che il ricorrente riteneva erronea, affermando di essere rimasto in servizio sino al giudizio di inabilità del 5.11.2020.
Il ricorrente impugnava la delibera ministeriale e chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico dal riconoscimento dell’inabilità, con decorrenza dal 5.11.2020. L’INPS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; il Ministero dell’Interno chiedeva la reiezione della pretesa, sostenendo la natura dichiarativa del decreto di dispensa con effetti retroattivi dal 14.4.2020.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento della pretesa del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico a far data dal riconoscimento dell’inabilità con decorrenza 5.11.2020. Il Giudice Unico richiedeva apposita CTU contabile per verificare l’esatta decorrenza del trattamento pensionistico e quantificare gli eventuali arretrati.
Il consulente tecnico ricostruiva la vicenda: alla data del 13.4.2020 il ricorrente aveva terminato il periodo massimo di aspettativa ai sensi degli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3/1957; con la visita medica del 5.11.2020 la CMV accertava la inidoneità permanente e assoluta; il 14.4.2021 il Ministero dell’Interno disponeva la dispensa dal servizio per fisica inabilità con decorrenza 14.4.2020.
Il perito richiamava l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, secondo cui la pensione di inabilità è riconosciuta ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da cause di servizio; nel caso in cui la domanda o la procedura abbia inizio durante il servizio, la decorrenza è dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Concludeva affermando che, in difetto di provvedimenti della competente giurisdizione sulla legittimità del decreto ministeriale, la decorrenza richiesta spettava al 14.4.2020.
Il Giudice Unico, aderendo integralmente alle valutazioni della CTU, rilevava che il provvedimento ministeriale n. 333/SAA/I/78799/DISP del 14.4.2021, non impugnato, aveva statuito la dispensa dal servizio per fisica inabilità con effetti retroattivi dal 14.4.2020, giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa. Su tale presupposto il ricorso veniva respinto.
Le spese di lite, liquidate in euro 300,00, sono poste a carico della parte soccombente in favore dell’INPS e del Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta nella misura del 50% ciascuno, oltre alle spese della CTU.
Nota della Redazione
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