Recupero indebito previdenziale nel termine annuale, ma al netto delle ritenute (Corte dei Conti Sez. I App. n. 124 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità di un trattamento di reversibilità con i redditi del percettore, il termine per il recupero è di un anno solare successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, adempimento che esaurisce gli obblighi di comunicazione del pensionato verso l’ente previdenziale. La pendenza di un giudizio avente ad oggetto la ripetizione dell’indebito impedisce che il rapporto possa considerarsi “definito” alla data di entrata in vigore dell’art. 150 d.l. n. 34/2020, sicché l’obbligo restitutorio è circoscritto alle sole somme effettivamente percepite, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, e l’attivazione di un piano di rateizzazione non costituisce circostanza idonea a rendere insensibile il rapporto alle innovazioni legislative. La riforma parziale della sentenza di primo grado impone al giudice di appello un nuovo regolamento d’ufficio delle spese processuali secondo il criterio unitario e globale della soccombenza, potendo derivarne una situazione di reciproca parziale soccombenza tale da giustificare l’integrale compensazione.
Il Fatto
Il primo giudice dichiarava irripetibile l’indebito di oltre trentamila euro riferito a ratei pensionistici percepiti dal 2007 al 2017, a seguito della riliquidazione del trattamento di reversibilità per superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi della percettrice. L’INPS proponeva appello limitatamente alla porzione relativa al periodo dal 2015 in poi, sostenendo la tempestività del recupero per tali annualità, mentre la pensionata proponeva appello incidentale avverso la sola liquidazione equitativa delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte definisce il perimetro del contendere, rilevando che l’impugnativa dell’ente previdenziale riguarda esclusivamente l’indebito di complessivi € 9.196,90 riferibile al triennio 2015-2017, essendo la residua porzione coperta da giudicato per mancata impugnazione.
L’appello principale è giudicato fondato, con espresso riconoscimento della stessa parte appellata. L’assunto incontroverso è che la pensionata, dal 2010, abbia comunicato i propri redditi tramite dichiarazione fiscale, esaurendo in tal modo gli obblighi di comunicazione verso l’ente. L’INPS dispone del termine di un anno solare successivo a quello di presentazione della dichiarazione per operare il recupero sicché, per i redditi percepiti nel 2015 e dichiarati nel 2016, la verifica dei limiti di cumulabilità poteva legittimamente compiersi entro il 31 dicembre 2017, come effettivamente avvenuto con le note del 2 e 27 novembre 2017, versandosi in una ipotesi di recupero tempestivo.
La Corte affronta poi la questione sollevata dall’appellata, circa la necessità che l’importo ripetibile sia calcolato al netto delle ritenute di legge. L’ente aveva richiesto le somme al lordo, giustificando tale scelta con l’esistenza di un piano di rateizzazione. La soluzione è ritenuta non corretta: per effetto della pendenza del giudizio, il rapporto non poteva qualificarsi come “definito” alla data del 19 maggio 2020, ossia all’entrata in vigore dell’art. 150 d.l. n. 34/2020, che disciplina la ripetizione dell’indebito su prestazioni assoggettate a ritenute alla fonte. L’obbligo di restituzione risulta quindi circoscritto alle sole somme effettivamente entrate nella disponibilità del pensionato. L’attivazione del piano di rateizzazione non integra circostanza idonea a qualificare il rapporto come definito.
L’appello incidentale è infondato. Il giudice di appello, riformando parzialmente la sentenza, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, secondo il criterio unitario e globale della soccombenza. La parziale riforma determina una situazione di reciproca soccombenza tra le parti che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., consente la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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