Rinuncia agli atti accettata dall’INPS estingue il processo senza spese (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 83 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti alla Corte dei Conti, la rinuncia agli atti del giudizio, debitamente accettata dalla controparte, costituisce presupposto sufficiente per la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, in applicazione dell’ultimo comma della medesima disposizione, a prescindere dall’esito del giudizio. La rinuncia può essere manifestata anche mediante nota scritta depositata dalla difesa della parte ricorrente, senza necessità di comparizione all’udienza.
Il Fatto
Alcuni pensionati avevano adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla perequazione automatica della pensione per gli anni dal 2022 al 2025. Nel ricorso avevano eccepito l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge che avevano limitato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni.
Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale era intervenuta sulla questione, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla limitazione della rivalutazione. A seguito di tale intervento, la difesa dei ricorrenti aveva depositato una nota con la quale dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e rinunciava agli atti, chiedendo l’estinzione con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Monocratico delle Pensioni ha rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio, formalizzata dalla difesa di parte ricorrente con nota depositata in segreteria, era stata espressamente accettata dall’INPS all’udienza del 28 maggio 2026. La controparte non si era opposta all’estinzione del giudizio.
La Corte ha pertanto verificato la regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione, condizioni richieste dall’art. 110 c.g.c. per la declaratoria di estinzione del processo. La norma, nel disciplinare l’istituto, subordina l’effetto estintivo alla manifestazione di volontà della parte ricorrente e alla conseguente adesione della controparte, senza che sia necessario un contraddittorio ulteriore.
Quanto al regime delle spese, l’ultimo comma dell’art. 110 c.g.c. prevede che la declaratoria di estinzione non dia luogo a pronuncia sulle spese. La Corte ha applicato tale disposizione in modo automatico, senza necessità di valutare l’opportunità di una compensazione, che era stata invece richiesta dalla difesa dei ricorrenti. La natura della pronuncia è pertanto meramente dichiarativa dell’estinzione, con nulla per le spese.
La decisione si inserisce coerentemente nel quadro normativo del processo contabile, nel quale l’estinzione per rinuncia costituisce un istituto di chiusura anticipata del giudizio che non richiede alcuna valutazione nel merito della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.