Danno all’immagine della p.a. anche per reati comuni del privato beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 51 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce finanziamenti pubblici per finalità di rilievo collettivo è legato alla p.a. da un rapporto di servizio di natura funzionale, che radica la giurisdizione contabile per il danno cagionato all’Erario. In caso di illecita percezione dei contributi e di condanna penale definitiva, risponde a titolo di danno all’immagine anche il soggetto estraneo all’amministrazione quando il reato, pur comune, sia commesso in danno o contro la p.a. Il d.lgs. n. 174 del 2016, sostituendo l’art. 7 della legge n. 97 del 2001 con l’art. 51, comma 7, c.g.c., ha superato le limitazioni del cd. Lodo Bernardo: la tutela del prestigio dell’amministrazione non è più condizionata alla commissione dei soli reati propri del pubblico ufficiale. Il danno all’immagine è configurabile anche a prescindere dall’eco mediatica, purché la condotta illecita a rilievo penale sia accertata con sentenza irrevocabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un imprenditore privato per un asserito danno erariale originato da una notizia di stampa. Il convenuto, attraverso la creazione di identità fittizie e l’uso di mezzi decettivi, avrebbe indotto in errore gli organismi pagatori AGREA e ARTEA, ottenendo indebitamente contributi pubblici per l’agricoltura.

La pretesa attorea comprendeva un danno patrimoniale e un danno all’immagine. In corso di causa le parti hanno concordato che il pregiudizio patrimoniale in senso stretto era stato integralmente ristorato, a seguito del pagamento eseguito dall’amministratore giudiziario e della confisca per equivalente. Restavano da decidere il rapporto di servizio del privato e la configurabilità del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la giurisdizione contabile. Il collegamento funzionale tra le agevolazioni ricevute e gli scopi di rilievo pubblico sottesi all’erogazione basta a integrare il rapporto di servizio. Il denaro pubblico, concesso per finalità della collettività, deve perseguire il bene comune e non l’interesse egoistico del beneficiario. L’eccezione difensiva è respinta.

Sul danno all’immagine, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, aveva previsto un criterio di quantificazione del doppio dell’utilità percepita, ma lo aveva limitato ai reati contro la p.a. Il d.lgs. n. 174 del 2016 ha abrogato quelle disposizioni e ha riscritto la materia con l’art. 51, comma 7, c.g.c., che richiama, in termini generali, tutti i delitti commessi a danno delle amministrazioni pubbliche.

Da qui l’adesione all’orientamento estensivo, già seguito da altre sezioni territoriali. La formula “per i delitti commessi a danno delle stesse” non ammette una lettura restrittiva: la tutela del prestigio della p.a. non è più subordinata alla realizzazione dei soli reati propri del pubblico ufficiale di cui al capo I, titolo II, libro II, cod. pen. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile che riconosce il danno all’immagine anche per i reati comuni, e la lettura costituzionalmente orientata ai principi di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche.

Nel merito, la Procura ha provato il clamor fori mediante gli articoli di stampa che hanno dato evidenza ai fatti. La Sezione precisa che il danno all’immagine può sussistere anche senza eco mediatica, purché vi sia la dolosa violazione degli obblighi di correttezza e fedeltà accertata in sede penale. Sulla quantificazione, il Collegio ricorre alla valutazione equitativa, tenendo conto della condotta confessoria del convenuto e della restituzione delle somme. La domanda è accolta parzialmente: il convenuto è condannato al pagamento di euro 14.000,00, di cui euro 7.000,00 in favore di ciascuna agenzia, con interessi legali dal deposito della sentenza. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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