Giudizio di conto non luogo a provvedere per mancanza consistenza carico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 52 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto instaurato a seguito di deposito di conto compilato d’ufficio, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, il discarico dell’agente contabile è precluso quando non sia stata accertata l’oggettiva consistenza del carico a lui intestato. Parimenti preclude il discarico la violazione del principio di alterità, che si verifica quando il conto è compilato e sottoscritto dallo stesso soggetto che lo ha parificato. In tali ipotesi il collegio dichiara il non luogo a provvedere e restituisce gli atti al giudice designato come relatore, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., per il prosieguo dell’istruttoria.

Il Fatto

Il responsabile del servizio finanziario di un Comune deposita presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2016, compilato d’ufficio e oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, per l’inottemperanza dell’agente contabile incaricato. Dall’analisi del conto emerge che l’ente non dispone dei dati sulle presenze nella struttura ricettiva, che il conto non è firmato dall’agente e che nessuna somma risulta riscossa o versata.

Il magistrato relatore chiede l’iscrizione a ruolo; il Presidente fissa l’udienza. La Procura contabile regionale chiede un provvedimento interlocutorio o la restituzione degli atti per accertare la consistenza del carico e per acquisire un conto correttamente compilato e parificato. Né l’agente contabile né l’amministrazione depositano memorie.

La Motivazione della Corte

Il giudizio di conto è stato fissato sulla base dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. In presenza di tale presupposto, il giudizio di conto costituisce procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione.

La Corte rileva che, nel caso di specie, non è stata accertata l’oggettiva consistenza del carico intestato all’agente contabile. Tale carenza preclude, con ogni evidenza, la possibilità di pronunciare il discarico.

Un secondo profilo concerne la coincidenza tra il soggetto che ha compilato e sottoscritto il conto e il soggetto che ha proceduto a parificarlo, con conseguente violazione del principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. La verifica della correttezza della gestione riprodotta nel conto presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, in posizione di indipendenza, così consentendo all’amministrazione di contestarne le risultanze (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sentt. 99, 100 e 101/2023).

Da quanto sopra discende che non è possibile disporre il discarico dell’agente contabile: dev’essere quindi dichiarato il non luogo a provvedere. Gli atti vengono restituiti al giudice designato come relatore sui conti del Comune per il prosieguo dell’attività istruttoria, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., affinché venga accertato il carico dell’agente contabile e parificato il conto giudiziale nel rispetto del principio di alterità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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