Danno all’immagine della PA solo per delitti del capo I (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 107 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001, disposta dall’art. 4 delle norme tecniche di attuazione del codice di giustizia contabile, non ha ampliato i limiti di azionabilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione. Il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 alla norma abrogata è di tipo recettizio o fisso: esso ha incorporato nella disposizione rinviante i casi e i modi ivi previsti, rendendola insensibile alle vicende modificative o abrogative della norma richiamata. Ne consegue che l’azione risarcitoria davanti alla Corte dei conti resta consentita solo in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. Il nuovo art. 51, comma 7, c.g.c., che non risulta sorretto da alcuna delega espressa, non configura una nuova fattispecie sostanziale di responsabilità. In ogni caso, l’eventuale ampliamento non potrebbe applicarsi a fatti dannosi perfezionatisi prima dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio quattro appartenenti a un nucleo operativo della Guardia di Finanza, chiedendo la condanna al pagamento, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, della complessiva somma di euro 95.000 a titolo di danno all’immagine della pubblica amministrazione, oltre rivalutazione e interessi. L’azione traeva origine da notizie di stampa e da una notizia di danno trasmessa dal Reparto tecnico logistico amministrativo competente.

Alcuni dei convenuti erano stati giudicati in via definitiva per i reati di falso in atto pubblico e calunnia. Un altro era stato condannato, con sentenze irrevocabili, per reati contro la pubblica amministrazione. La Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 219/2024, dichiarava la nullità dell’atto di citazione nei confronti di tre convenuti e accoglieva la domanda solo verso il quarto, condannandolo a euro 50.000. La Procura proponeva appello, deducendo l’immediata applicabilità retroattiva del nuovo art. 51, comma 7, c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del gravame, proposta dagli appellati ai sensi dell’art. 195 c.g.c. Secondo il Collegio, il richiamo integrale dei presupposti della domanda e l’esplicita richiesta di condanna formulata nell’atto di appello integrano una valida riproposizione della pretesa, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione della disciplina. L’art. 7 della legge n. 97/2001 consentiva l’azione erariale solo per i delitti contro la pubblica amministrazione del capo I del titolo II del libro II del codice penale. Il lodo Bernardo richiamava espressamente quella disposizione, limitando l’iniziativa per il danno all’immagine ai soli casi e modi ivi previsti. La legge n. 190/2012 ha poi introdotto il comma 1-sexies dell’art. 1 della legge n. 20/1994, dettando una mera presunzione sul quantum, ormai pari al doppio di quanto illecitamente percepito.

Il punto centrale è la qualificazione del rinvio. Il Collegio, in linea con le Sezioni d’appello e con la giurisprudenza costituzionale, ritiene che si tratti di un rinvio materiale o statico, che incorpora nella norma rinviante i limiti della disposizione richiamata. La norma richiamata diviene parte integrante di quella rinviante, sicché la sua abrogazione non incide sull’operatività del richiamo. L’art. 17, comma 30-ter, continua pertanto a circoscrivere oggettivamente la fattispecie dannosa ai soli reati propri contro la pubblica amministrazione.

Né l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile determina un ampliamento. L’art. 51, comma 7, c.g.c., riferendosi ai reati “a danno” della pubblica amministrazione, non può estendere la portata dell’istituto in assenza di delega espressa e di una chiara volontà legislativa in tal senso. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2010, che ha ritenuto non manifestamente irragionevole la scelta di limitare la risarcibilità a specifiche fattispecie delittuose, poste a tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.

Anche a voler seguire la tesi estensiva, l’ampliamento opererebbe solo per i fatti perfezionatisi dopo l’entrata in vigore del codice. Nel caso concreto, i fatti risalgono all’agosto 2012 e l’istruttoria contabile era stata aperta prima del 7 ottobre 2016. La domanda appare dunque non correttamente azionata. L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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