Nessun nesso causale tra pleurite di leva e patologie sopravvenute (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 62 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto a pensione privilegiata ordinaria presuppone la prova che i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 461/2001. La valutazione della dipendenza da causa di servizio va condotta secondo i criteri medico legali della continuità fenomenologica, cronologica e modale, non essendo sufficiente la mera successione temporale tra la patologia insorta in servizio e quella sopravvenuta. Nel processo pensionistico contabile non si applica l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., poiché il ricorso è ammesso solo avverso provvedimenti definitivi dell’amministrazione: è pertanto inammissibile la domanda su danni o infermità mai oggetto di istanza in sede amministrativa. L’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 consente la revisione del trattamento senza limiti di tempo e fino a tre domande di aggravamento, senza che l’inerzia del pensionato integri acquiescenza preclusiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già soldato di leva nel 1966-1967, aveva contratto una pleurite basale sinistra durante il servizio, riconosciuta dipendente da causa di servizio. Nel 1969 il Ministero della difesa gli aveva concesso una indennità una tantum pari a due annualità della pensione di ottava categoria, con classificazione in tabella B. Nel 2020, all’esito di una nuova domanda di aggravamento, era stata invece riconosciuta una pensione privilegiata ordinaria a vita dall’ottava categoria di tabella A per gli esiti pleurici associati a BPCO e compromissione asmatica.
Il pensionato ha impugnato entrambi i decreti: il primo per ottenere la riclassificazione della pleurite in categoria superiore sin dal congedo; il secondo per l’inadeguatezza dell’inquadramento in ottava categoria, chiedendo l’ascrizione alla seconda o, in subordine, alla quarta categoria di tabella A. Ha inoltre chiesto la valutazione di un asserito danno cardiocircolatorio sopravvenuto e non diagnosticato.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto accolto l’eccezione di inammissibilità relativa alla domanda sul danno cardiocircolatorio. Dall’esame della domanda di aggravamento emerge che il “danno d’organo” ivi indicato era riferito all’apparato polmonare, non a quello cardiaco. Poiché né tale danno né le altre patologie sopravvenute erano stati oggetto di istanza amministrativa, trovano applicazione l’art. 153 c.g.c. e l’art. 21 delle norme di attuazione: il giudizio pensionistico è introdotto solo avverso provvedimenti definitivi, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., secondo il principio fissato dalle Sezioni Riunite n. 2/2002/QM.
Nel merito, è stata respinta l’eccezione di acquiescenza del Ministero. L’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 consente all’invalido di far valere i maggiori diritti senza limiti di tempo, con possibilità di rinnovare la domanda entro determinati limiti numerici. Il precedente giudizio definito con sentenza n. 416/2001 non integra cosa giudicata, avendo avuto ad oggetto un diverso petitum e una diversa causa petendi.
La riclassificazione della pleurite è stata giudicata infondata. Il parere del C.M.L. presso la Corte dei conti ha escluso la natura tubercolare della patologia, non emergendo conferme documentali e risultando pluridocumentata la negatività dell’esame dell’espettorato per il bacillo di Koch. La guarigione a distanza del processo infettivo è attestata dalla radiografia del 1974, che non documentava alterazioni pleuroparenchimali in atto. La classificazione in tabella B risulta confermata da tre organi medico legali in tempi diversi.
Quanto al decreto del 2020, il C.M.L. ha escluso il nesso di causalità tra la pregressa pleurite e le patologie sopravvenute (bronchite asmatica, BPCO, OSAS), per la diversità eziopatogenetica delle stesse. Non sussiste la richiesta continuità fenomenologica, cronologica e modale richiesta dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 461/2001. Le controdeduzioni di parte non hanno superato tali conclusioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato parzialmente inammissibile e, per il resto, respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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