Ottemperanza al giudicato pensionistico e nomina del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 273 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza della Corte dei conti che riconosce il diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla decisione nel suo esatto contenuto, includendo nella base pensionabile tutti i benefici contrattuali riconosciuti dal titolo giudiziale. L’art. 218, comma 1, c.g.c. consente al creditore di attivare il giudizio di ottemperanza quando, decorsi i termini, l’amministrazione non abbia provveduto. Il giudice contabile, accertata la persistente inerzia, ordina all’ente previdenziale di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inutile decorso, nomina il commissario ad acta. La parte sostanziale del procedimento di definizione del trattamento di quiescenza risponde dell’ottemperanza anche in concorso con l’ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui questa Sezione aveva riconosciuto il suo diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal CCNL relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.
L’Inps ha dedotto di aver ottemperato, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale, con determina che indicava una retribuzione pensionabile inferiore a quella risultante dal prospetto inviato dall’amministrazione scolastica. Il Ministero dell’Istruzione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Il ricorrente ha lamentato il persistente mancato computo degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, rilevando che lo stesso, congiuntamente all’Inps, è parte sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento di quiescenza.
Nel merito, dall’esame degli atti risultano sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento: la sentenza è passata in giudicato, gli atti di diffida ex art. 218, comma 1, c.g.c. sono stati notificati e l’amministrazione non ha ottemperato al decisum. Il titolo giudiziale impone il computo di tutti i benefici contrattuali, compresi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa.
Pertanto, all’Inps è fatto obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto in base al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, la Corte nomina commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino/Benevento, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine, laddove non pervenga comunicazione di avvenuta adozione della determinazione esecutiva del giudicato. La Corte riserva di provvedere sull’eventuale compenso del commissario, da porre a carico dell’Inps. In ragione del comportamento processuale del Ministero, le spese legali sono poste solo a carico dell’Inps, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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