Danno all’immagine da sentenza di patteggiamento e meri indizi di clamor fori (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 115 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è configurabile anche quando la responsabilità penale del dipendente pubblico sia stata accertata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., poiché il giudizio contabile conserva piena autonomia rispetto a quello penale. La sussistenza del pregiudizio non dipende dalla diffusione mediatica del fatto illecito attraverso i mass media, giacché tale diffusione incide, al più, sulla sua quantificazione e non sulla sua intrinseca esistenza. Il danno all’immagine, quale danno-conseguenza, discende dal comportamento illecito in termini di offuscamento del prestigio e dell’affidabilità dell’ente. La sua liquidazione va operata in via equitativa, alla stregua di indicatori di lesività che considerano la natura del fatto, le modalità di perpetrazione, l’eventuale reiterazione, il clamor fori e il ruolo rivestito dall’agente.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’inchiesta giudiziaria denominata “caro estinto”, che ha fatto emergere un sistema illecito di indebite dazioni di denaro nel settore dei servizi funebri presso varie aziende ospedaliere del capoluogo sardo. Il convenuto, all’epoca operatore socio-sanitario in servizio presso un ospedale cittadino, è stato condannato in sede penale con sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex artt. 81, 110 e 319-quater cod. pen., per avere, dietro compensi in denaro non documentati, agevolato alcune agenzie funebri nella gestione dei funerali.

Con atto di citazione del 23 ottobre 2023 la Procura regionale ha convenuto il dipendente davanti alla Sezione giurisdizionale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno all’immagine arrecato alla struttura sanitaria, quantificato equitativamente in euro 6.876,00. Le controdeduzioni difensive, formulate in fase pre-processuale, contestavano la configurabilità del danno e proponevano una quantificazione non superiore a euro 2.400,00. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, rilevando la regolarità della notificazione dell’atto di citazione e richiamando il combinato disposto degli artt. 171 e 291 cod. proc. civ. e dell’art. 93 del codice della giustizia contabile. La mancata costituzione assume rilievo sostanziale: secondo la giurisprudenza di legittimità, la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda rende gli stessi non controversi, con effetti vincolanti per il giudicante.

Nel merito, la Sezione ricostruisce l’evoluzione dell’azionabilità del danno all’immagine davanti al giudice contabile, dalla disciplina dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 fino all’art. 51, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 174/2016, passando per gli interventi della Corte costituzionale n. 191/2019. Il percorso consolida l’autonomia del giudizio erariale rispetto a quelli penale e civile.

Il punto centrale riguarda la valenza della sentenza di patteggiamento ai fini della configurabilità del danno. La Corte ribadisce che il fatto illecito penalmente accertato costituisce presupposto della fattispecie dannosa, e che la responsabilità contabile resta autonoma: il dolo emerge dalle modalità del comportamento, dalle finalità egoistiche e dalla reiterazione delle condotte, del tutto incompatibili con i doveri deontologici del pubblico dipendente.

Quanto alla sussistenza del pregiudizio, la Sezione afferma che il danno all’immagine prescinde dal livello di diffusione mediatica del fatto. Il clamor fori incide soltanto sulla misura del danno, non sulla sua intrinseca esistenza, poiché il pregiudizio si configura come effetto diretto della rottura dell’aspettativa di legalità e imparzialità che i cittadini nutrono verso l’apparato pubblico.

Sulla quantificazione, non essendo stata raggiunta in sede penale la prova dell’esatto ammontare delle somme indebitamente percepite, il Collegio liquida il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., valorizzando gli indicatori di lesività elaborati dalla giurisprudenza contabile e confermando la richiesta attorea. La condanna è pertanto pronunciata per euro 6.876,00, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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