Rinuncia agli atti e accettazione estinguono il giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 9 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta per volontà della parte ricorrente in qualunque stato e grado della causa, produce i suoi effetti soltanto dopo l’accettazione della controparte, resa nelle debite forme e senza riserve o condizioni. Ricevuta la rinuncia e verificata la regolarità dell’accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 cod. giust. cont. La declaratoria di estinzione non dà luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, operando sul punto un’espressa preclusione normativa che non ammette diverse determinazioni.
Il Fatto
Una società di gestione del risparmio a prevalente capitale pubblico aveva impugnato davanti alla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, l’inserimento della stessa nell’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche rilevanti per il conto economico consolidato, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti e l’annullamento, in parte qua, dell’elenco aggiornato per il 2021.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Procura generale ha accettato la rinuncia; anche la difesa erariale ha preso atto della rinuncia chiedendo la dichiarazione di estinzione. All’udienza la volontà di rinunciare è stata confermata e le controparti hanno accettato.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno ricondotto la vicenda alla disciplina dell’art. 110 cod. giust. cont., che regola la rinuncia agli atti nel processo contabile. La norma consente alle parti di rinunciare in qualunque stato e grado della causa e riconosce al pubblico ministero la facoltà di rinunciare motivatamente, anche con dichiarazione in udienza. La rinuncia, tuttavia, non è atto unilaterale sufficiente a chiudere il giudizio: i suoi effetti si producono solo dopo l’accettazione della controparte.
La Corte ha posto l’accento sulla forma dell’accettazione: essa deve essere resa nelle debite forme, verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto e notificato, e non è efficace se contiene riserve o condizioni. La funzione dell’accettazione è di rendere certo e incontrovertibile l’esito del processo, evitando che la rinuncia resti sospesa o revocabile.
Nel caso esaminato tutti i presupposti risultano integrati. La ricorrente ha formalizzato la rinuncia con atto depositato; il pubblico ministero contabile ha accettato; le altre parti hanno confermato in udienza la volontà di aderire. Il quadro è pertanto regolare e il giudice non conserva alcun margine di valutazione sull’an.
Integrata la fattispecie, le Sezioni riunite hanno dichiarato l’estinzione del processo. La Corte ha escluso la pronuncia sulle spese richiamando il settimo comma dell’art. 110 cod. giust. cont., secondo cui la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. Si tratta di una preclusione di fonte normativa, che non dipende dall’esito del giudizio né dall’attività processuale delle parti: davanti al chiaro dettato della disposizione non vi è spazio per alcuna statuizione al riguardo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.