Contributi PAC indebitamente percepiti per terreni non nella disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 114 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi comunitari a valere sui fondi F.E.A.G.A. destinati al sostegno diretto degli agricoltori nell’ambito della Politica Agricola Comune, la disponibilità giuridica delle superfici dichiarate costituisce condizione essenziale del diritto all’aiuto. L’inserimento nelle domande di particelle non più nella disponibilità dell’imprenditore, essendo la legge di settore richiede un titolo giuridicamente idoneo e documentabile, integra indebita percezione e determina, in caso di condotta dolosa, la rifusione integrale delle somme erogate. La carenza ab origine dei titoli necessari per l’accesso ai contributi in agricoltura configura uno sviamento funzionale delle risorse rispetto al fine pubblico programmato, con sottrazione delle stesse ad altri soggetti legittimati a fruirne. In ipotesi di occultamento doloso del danno, il termine prescrizionale decorre dal momento della scoperta del fatto dannoso e non è pertanto intercorsa prescrizione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio un imprenditore agricolo, in proprio e quale titolare di una ditta individuale esercente allevamento di ovini, chiedendone la condanna al pagamento di euro 79.747,27 in favore di AGEA e ARGEA, oltre rivalutazione, interessi e spese. La somma corrisponde a contributi PAC indebitamente percepiti per le campagne dal 2012 al 2022.
La vertenza trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, all’esito di attività ispettiva su una analisi operativa di rischio relativa all’inserimento, in domande di contributi, di terreni acquistati dall’ISMEA con patto di riservato dominio, ma già rientrati nella proprietà dell’Istituto per il mancato pagamento delle rate di ammortamento. Quanto al convenuto, il contratto stipulato nel 1986 con ISMEA era venuto meno a seguito di declaratoria di risoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma nel 2011, con condanna al rilascio immediato dei terreni. Ciononostante, per le campagne successive, l’imprenditore ha presentato plurime domande di contributi indicando la conduzione di terreni di cui non aveva più la legittima detenzione. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto accertato la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del verbale di rinvio, dichiarando la contumacia del convenuto ai sensi degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 del Codice di giustizia contabile. La declaratoria ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla qualità di parte acquisita con la rituale notifica.
Nel merito, la domanda risarcitoria è stata accolta. La documentazione in atti ha provato in modo inequivocabile l’illecita percezione dei contributi. L’inserimento nelle domande delle particelle già rientrate in possesso dell’ISMEA ha determinato, per le campagne interessate, le irregolarità di cui all’art. 60 del Reg. CE 1122/2009 — irregolarità commesse intenzionalmente — e quelle di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. UE 640/2014 — sovra-dichiarazione di superficie con scostamento superiore al 20% — da cui consegue l’indebita percezione dell’intero ammontare dei contributi ricevuti.
La Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza contabile, secondo cui l’irregolare utilizzo di risorse pubbliche incide negativamente sul programma imposto dall’amministrazione e, determinandone uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l’ente erogante, anche sotto il profilo di precludere l’erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari. Nella medesima prospettiva, la carenza ab origine dei titoli necessari per l’accesso ai contributi agricoli configura uno sviamento funzionale degli aiuti rispetto al fine pubblico programmato.
Quanto alla misura del danno, la Sezione ha ribadito il principio secondo cui la violazione, perpetrata mediante dichiarazioni elusive e non veritiere, della normativa sui requisiti per l’erogazione del finanziamento pubblico ne postula l’integrale rifusione, stante la palese violazione delle regole preordinate alle finalità di pubblico interesse.
La condotta è stata ritenuta connotata da dolo: il convenuto ha consapevolmente indicato terreni non nella sua giuridica disponibilità, tacendo la perdita del titolo per effetto della sopravvenuta risoluzione del contratto con ISMEA. L’atto di vendita conteneva, oltre al patto di riservato dominio, una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., e alla data di presentazione delle domande l’imprenditore aveva già ricevuto la notifica del provvedimento giudiziario di risoluzione con condanna al rilascio dei terreni. Versandosi in ipotesi di occultamento doloso del danno, non è intercorsa alcuna prescrizione.
Il convenuto è stato pertanto condannato, in proprio e quale rappresentante legale della ditta individuale, alla refusione integrale dei finanziamenti indebitamente percepiti, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali, con spese processuali liquidate come in dispositivo.
Nota della Redazione
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