Giudizio di ottemperanza: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 303 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ancorché tardiva, elimina ogni interesse ad agire e a contraddire, facendo venir meno l’interesse a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile non conseguibile senza l’intervento del giudice, con conseguente cessazione della materia del contendere. L’interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. La pronuncia sulle spese resta autonoma: la compensazione è giustificata quando l’ottemperanza sia intervenuta prima del deposito del ricorso e non risulti provata la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva ottenuto da questa Sezione una sentenza che ne accertava il diritto alla riliquidazione della pensione, con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile sulla quota retributiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il titolo era passato in giudicato.
Ritenendo che l’ente previdenziale non vi avesse dato esecuzione nonostante il formale invito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la condanna all’esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si incentra sulla verifica dell’avvenuta esecuzione del giudicato e sulla sua incidenza sull’interesse azionato. Costituitosi in giudizio, l’ente previdenziale ha documentato di aver riliquidato il trattamento sulla rata di dicembre 2024, in applicazione del decreto di riliquidazione adottato dall’amministrazione di appartenenza, in forza di lotto di lavorazione del settembre 2024, dunque prima della notifica del ricorso.
La Corte ha valorizzato la documentazione prodotta dal resistente e la dichiarazione resa dal ricorrente in udienza, rilevando che è sopraggiunta una situazione che ha eliminato le ragioni del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. L’interesse a un risultato utile è stato accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, secondo il richiamato precedente di questa stessa Sezione (sent. 13/03/2018, n. 210).
Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha poi esaminato la questione delle spese, osservando che l’esecuzione, sebbene non tempestiva, si era comunque perfezionata prima del deposito del ricorso e che l’amministrazione di appartenenza aveva già dato esecuzione al giudicato prima dell’instaurazione del giudizio. Ha inoltre rilevato che non risultava in atti prova della notifica della sentenza ottemperanda né all’ente previdenziale né all’amministrazione datrice di lavoro.
Su queste basi, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, escludendo la condanna dell’ente previdenziale pur in presenza di un ritardo esecutivo di oltre un anno e sette mesi.
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Nota della Redazione
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