Residenza legale decennale e coincidenza con l’iscrizione anagrafica per la cittadinanza (TAR Lombardia n. 1151 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la nozione di residenza legale di cui all’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 coincide con quella di residenza anagrafica, come definita dall’art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 572/1993. Ne deriva che l’interessato non può provare il possesso del requisito decennale attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica. Davanti alla discontinuità delle iscrizioni anagrafiche l’amministrazione esercita un potere vincolato, non essendo configurabile alcun difetto di istruttoria. La scelta del legislatore, ancorando la residenza legale a un dato formale di immediato accertamento, risponde alla ratio di salvaguardare la speditezza e il buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, ha presentato in via telematica istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La Prefettura ha notificato il preavviso di rigetto, rilevando che il richiedente non risultava in possesso del requisito della residenza legale decennale continuativa. Dal certificato anagrafico emergeva un periodo di irreperibilità: iscrizione nel primo Comune, cancellazione per irreperibilità e successiva iscrizione in altro Comune.

L’istante ha prodotto deduzioni, sostenendo di essere rimasto comunque in Italia durante il periodo di cancellazione, ma l’amministrazione ha ritenuto la documentazione inidonea e ha decretato l’inammissibilità della domanda. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia.

La Motivazione della Corte

I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il Collegio ha richiamato la propria recente pronuncia della Sezione n. 923 del 23.10.2025, alla quale ha integralmente rinviato. Il cuore della decisione risiede nella qualificazione del requisito della residenza almeno decennale come criterio di collegamento che fonda l’attribuzione dello status allo straniero.

Tale requisito esprime il legame con il territorio del Paese ospitante, divenuto centro delle proprie relazioni, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 6143 del 2011, richiamato nella sentenza. Il Collegio ha poi valorizzato la norma di esecuzione della legge sulla cittadinanza, là dove si considera legalmente residente chi risiede avendo soddisfatto gli adempimenti in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica.

Da queste premesse la sentenza ha fatto discendere la coincidenza tra nozione di residenza legale e residenza anagrafica ai fini della naturalizzazione. La conseguenza è netta: l’interessato non può dimostrare la residenza con prove diverse dalla certificazione anagrafica. Non assumono rilievo la produzione di redditi, l’attività d’impresa, le movimentazioni bancarie o altri indizi di presenza sul territorio.

Su questa base il Tribunale ha escluso ogni carenza istruttoria. Davanti alla discontinuità delle iscrizioni anagrafiche l’amministrazione non gode di margini discrezionali, ma esercita un potere vincolato. L’interpretazione formale del requisito appare coerente con la ratio della norma, volta ad ancorare la residenza legale a un dato di immediato accertamento, e risponde all’esigenza di garantire la speditezza e il buon andamento dell’azione amministrativa tutelati dall’art. 97 Cost., secondo l’indirizzo di TAR Lazio, Sez. V bis, n. 13815 del 2023.

Il ricorso è stato dunque respinto. Il Collegio ha condannato il ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate nel dispositivo in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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