Danno all’immagine per delitti del pubblico ufficiale e liquidazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 119 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di condanna, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., vincola il giudice contabile in ordine all’accertamento dei fatti, intesi nella loro realtà fenomenica e oggettiva, restando preclusa ogni statuizione che collida con i presupposti e le risultanze del giudizio penale. La liquidazione del danno all’immagine effettuata in sede penale, tuttavia, non impedisce al giudice contabile di pronunciarsi autonomamente sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale e sulla quantificazione del danno, poiché la Procura regionale è la sola investita del potere di promuovere l’azione, in via esclusiva e indisponibile. Il criterio presuntivo dell’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, per la sua natura sostanziale, non si applica ai fatti anteriori; la liquidazione avviene perciò in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un sottufficiale dell’Arma, per sentirlo condannare al risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione di appartenenza. La notizia di danno derivava dal decreto di giudizio immediato emesso a carico del militare e di un correo, imputati di concorso in violenza sessuale e concussione aggravate e continuate ai danni di due donne, adescate e condotte in caserma per ottenere, mediante costrizione psichica, favori sessuali in cambio del mancato fotosegnalamento.

Il militare è stato condannato in via definitiva; la pena è stata rideterminata in appello e in Cassazione. Il correo ha risarcito spontaneamente il danno patrimoniale, con archiviazione della sua posizione. La pretesa erariale si è così ridotta al solo danno all’immagine. La Sezione, con sentenza n. 188 del 31.5.2021, aveva accolto l’eccezione di prescrizione; la Corte dei conti in appello, con sentenza n. 249 del 23.10.2024, ha riformato integralmente la pronuncia e rimesso gli atti al primo giudice.

La Motivazione della Corte

Investita della riassunzione, la Sezione esamina anzitutto la proponibilità dell’azione. La concussione rientra tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione e risulta accertata con sentenza penale irrevocabile. Sussistono perciò tutti i requisiti richiesti dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, indipendentemente dall’orientamento della Sezione sull’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001.

Pacifico il rapporto di impiego e pacifica la condotta illecita, coperta dal giudicato penale: l’efficacia vincolante si estende all’accertamento dei fatti e l’elemento soggettivo è il dolo. Il danno all’immagine, riconducibile al danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., consiste nella diminuita reputazione dell’ente per la lesione di diritti fondamentali tutelati dagli artt. 2 e 97 Cost.; esso si concretizza quando il soggetto legato all’amministrazione sfrutta la posizione non per fini pubblici ma per scopi personali, generando nei cittadini sfiducia nell’azione amministrativa.

La difesa sosteneva che la liquidazione operata in sede penale precludesse una superiore valutazione contabile. L’eccezione è respinta: la Procura regionale è la sola investita del potere di promuovere l’azione di responsabilità, in via esclusiva e indisponibile, e solo l’integrale pagamento documentato in giudizio determinerebbe una sopravvenuta carenza d’interesse ad agire.

Sulla quantificazione, la Corte esclude l’applicazione del criterio presuntivo dell’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012 per irretroattività, essendo i fatti risalenti al 2009. Procede quindi alla liquidazione equitativa, valutando i criteri oggettivo, soggettivo e sociale. Considera la riprovevolezza della condotta di chi, militare, dovrebbe essere tutore della legge, e lo strepitus fori: la rassegna stampa prodotta è a diffusione prevalentemente locale, con effetto moltiplicatore modesto. Rileva infine il grado non elevato nella gerarchia e la condanna penale già subita per la stessa voce di danno. Liquida così la somma di € 25.000,00, in aggiunta a quella già stabilita in sede penale, e dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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