Danno all’immagine per reati contro fede pubblica e patteggiamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 148 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile anche quando la sentenza penale irrevocabile riguardi reati non compresi tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, purché siano commessi nell’ambito del rapporto di occasionalità con la funzione pubblica rivestita. L’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001 ad opera dell’art. 4 dell’allegato 3 del codice di giustizia contabile e la previsione dell’art. 51, comma 7, c.g.c. hanno superato il limite ai soli delitti contro la P.A. La sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. non costituisce prova dei fatti nel giudizio contabile, per effetto del nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.; restano tuttavia utilizzabili gli accertamenti fattuali compiuti in sede penale e ritualmente riversati nel fascicolo. Il giudice erariale conserva piena autonomia di apprezzamento e può fondare la condanna sulla documentazione probatoria prodotta dall’attrice.
Il Fatto
La Procura regionale cita in giudizio un maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, dipendente del Ministero della Difesa, chiedendo la condanna al pagamento di euro 10.000,00 a titolo di danno all’immagine. Il militare, nella notte del 4 giugno 2017, insieme a un collega, avrebbe distrutto l’ordine e la relazione di servizio redatti dopo un controllo presso l’abitazione di un ex collega sottoposto a obbligo di dimora, sostituendoli con atti falsi dai quali era espunta la verbalizzazione dell’assenza. Il fatto è contestato come falsità ideologica in atti pubblici e soppressione di atti veri.
Il procedimento penale si chiude davanti al Tribunale di Brescia con sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile il 13.06.2018. Segue il procedimento disciplinare, con sospensione dal servizio per tre mesi, e la vicenda trova eco sulla stampa. Il convenuto eccepisce la prescrizione quinquennale e, nel merito, chiede l’assoluzione richiamando le problematiche familiari del periodo e i precedenti di servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Sollevata nella memoria di costituzione depositata il 5.7.2024, essa è inammissibile perché tardiva ai sensi dell’art. 90, comma 3, c.g.c.. Nel merito sarebbe comunque infondata: il termine quinquennale ex art. 1 della legge n. 20/1994 decorre dal 13.6.2018, data di irrevocabilità della sentenza penale, ed è stato interrotto dall’atto di costituzione in mora notificato il 12.11.2018 e poi dall’invito a dedurre del 17.4.2023.
Passando al merito, il Collegio accerta la sussistenza del rapporto di impiego con il Ministero della Difesa, che radica la giurisdizione contabile, e l’illiceità delle condotte, provate dalla documentazione prodotta e non contestate, con applicazione del principio di non contestazione dell’art. 95, comma 1, c.g.c. La Corte esclude che la condanna per reati contro la fede pubblica impedisca l’azione erariale: dopo il codice di giustizia contabile, l’art. 51, comma 7 legittima l’azione per tutti i reati commessi nell’ambito del rapporto di occasionalità con la funzione.
Quanto alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Collegio richiama il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. La novella ha eliminato il riferimento all’art. 653 cod. proc. pen. e ha limitato gli effetti extra-penali del patteggiamento, che il terzo periodo della norma continua comunque a equiparare a una pronuncia di condanna. La Corte precisa che la responsabilità erariale non si fonda sulla sola sentenza di patteggiamento, ma sul complesso degli elementi costitutivi e sulle evidenze allegate, qui rappresentate dalle fonti di prova versate in giudizio.
Sul danno all’immagine, richiamate le Sezioni Riunite n. 1/QM/2011, si afferma che la lesione opera su un duplice piano, interno ed esterno, e che il clamor fori non è indispensabile, costituendo solo un’aggravante. La quantificazione, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., si fonda su parametri oggettivi, soggettivi e sociali. Il comportamento di un soggetto istituzionalmente deputato alla repressione dei crimini lede l’aspettativa di legalità e imparzialità dei cittadini. La Corte accoglie quindi la quantificazione attorea di euro 10.000,00, oltre interessi legali e spese.
Nota della Redazione
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