Nesso causale omessa biopsia nevo e colpa grave del medico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 14 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra colpa grave e responsabilità per danno erariale la condotta del medico dipendente che, dopo aver eseguito l’asportazione di una neoformazione nevica, ometta di sottoporre il reperto ad accertamento istologico e lo qualifichi come lesione benigna sulla base della sola osservazione macroscopica. La qualificazione clinica priva di riscontro istologico, in presenza di una neoformazione inizialmente descritta come nevo e quindi potenzialmente tumorale, è gravemente imprudente e impedisce la diagnosi tempestiva. La definizione stragiudiziale della lite da parte dell’azienda sanitaria, fondata su convergenti consulenze medico-legali e volta a scongiurare oneri superiori, è prudente e ragionevole: l’esborso che ne deriva costituisce danno erariale risarcibile, sussistendo il rapporto di servizio, il nesso causale e l’elemento soggettivo della colpa grave.

Il Fatto

La Procura Regionale conveniva in giudizio un medico chirurgo, dipendente di un’azienda ospedaliera milanese, per sentirla condannare, a titolo di colpa grave, al risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in euro 225.000,00. La somma corrispondeva alla transazione stragiudiziale stipulata dall’azienda sanitaria con gli eredi di una paziente, deceduta per melanoma metastatico.

Nel dicembre 2013 la paziente si era sottoposta, presso la struttura, a un intervento ambulatoriale di exeresi di una formazione nevica del dorso, eseguito dalla convenuta. Questa aveva qualificato il reperto come papilloma senza disporre alcun esame istologico. La diagnosi di melanoma metastatico giungeva solo successivamente presso un altro istituto. La notizia di danno perveniva alla Procura nel 2019; la convenuta non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione accerta la regolare costituzione del contraddittorio. L’atto di citazione era stato notificato all’indirizzo p.e.c. risultante dall’elenco pubblico dei professionisti, indirizzo qualificato obbligatorio ai sensi dell’art. 16, comma 7, d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, e dell’art. 6-bis del Codice dell’amministrazione digitale. La notificazione è ritenuta idonea e la contumacia della convenuta dichiarata ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.

Nel merito, il Collegio ritiene dimostrato il danno erariale subito dall’azienda sanitaria per effetto della definizione stragiudiziale, documentata dalla deliberazione di approvazione della transazione e dai mandati di pagamento. Il danno è ricondotto causalmente alla condotta della convenuta.

Le convergenti consulenze medico-legali acquisite dalla struttura convergono nel ritenere che l’asportazione della formazione nevica non fosse seguita da alcun accertamento diagnostico sulla natura istologica del reperto. La precedente visita dermatologica non deponeva per la natura benigna del nevo; il giudizio clinico di papilloma, autonomamente compiuto dalla convenuta nel referto, è pertanto valutato gravemente imprudente. Il consulente oncologo sottolinea che, proprio per la difficoltà di diagnosi differenziale del melanoma nodulare, l’accertamento istologico era oltremodo necessario, essendosi concretizzato un ritardo diagnostico e terapeutico di nove mesi.

La Sezione valuta quindi la scelta dell’azienda di transigere in via stragiudiziale come fondata su convergenti consigli medico-legali e, come tale, prudente e ragionevole nell’ottica di scongiurare un contenzioso dagli oneri nettamente superiori. L’esborso è imputato al comportamento gravemente negligente della convenuta.

Il Collegio ravvisa così tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: il rapporto di servizio, il nesso di causalità tra evento lesivo e condotta gravemente colposa, e l’elemento soggettivo della colpa grave. La convenuta è condannata al pagamento di euro 225.000,00, somma già rivalutata e gravata degli interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo, oltre alle spese liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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