Danno all’immagine da reati contro la PA e patteggiamento del coimputato (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 147 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) è venuta meno la limitazione dell’azione di danno all’immagine ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. di cui al capo I del titolo II del libro secondo del cod. pen. Il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 si intende ora operato all’art. 51, comma 7, c.g.c., con la conseguenza che la pretesa risarcitoria è azionabile per ogni delitto, anche comune, che abbia arrecato pregiudizio alla reputazione dell’amministrazione. Nei confronti del coimputato che abbia definito il processo con patteggiamento, il presupposto processuale della sentenza di condanna irrevocabile resta integrato, nonostante la nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., purché i fatti siano accertati con sentenza dibattimentale passata in giudicato a carico del concorrente. Il danno all’immagine è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., in applicazione dei criteri delle Sezioni Riunite n. 10/2003 QM e n. 1/2011 QM, senza vincolo al parametro delle utilità penali.
Il Fatto
La Procura regionale per la Lombardia ha convenuto davanti alla Corte dei conti due dirigenti sanitari, chiedendo la condanna al risarcimento del danno all’immagine patito dalle amministrazioni di appartenenza, quantificato in euro 96.000,00 oltre accessori. Le condotte risalgono a una procedura negoziata del 2009 per l’affidamento di servizi infermieristici presso una casa di reclusione, aggiudicata a un consorzio partecipato da uno dei convenuti.
Uno dei dirigenti era stato condannato in via definitiva per turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata, con il fatto corruttivo di un capo estinto per prescrizione. L’altro aveva definito la propria posizione con patteggiamento divenuto irrevocabile, per gli stessi reati in concorso. La posizione di un terzo indagato era stata archiviata. Solo uno dei due convenuti si è costituito, eccependo l’improcedibilità dell’azione, l’insussistenza dei fatti e l’errore nella quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il perimetro dei reati che legittimano l’azione risarcitoria per danno all’immagine. Richiamando un orientamento consolidato della stessa Sezione e di altre, ritiene superata la lettura restrittiva del lodo Bernardo. L’abrogazione dell’art. 7 l. n. 97/2001 e il rinvio dinamico dell’art. 4, comma 2, allegato 3 c.g.c. conducono all’art. 51, comma 7, c.g.c. Sono quindi azionabili anche delitti comuni con ricadute in danno della P.A.
La Corte applica l’art. 651 cod. proc. pen. alla posizione del condannato in dibattimento. I fatti materiali accertati con sentenza irrevocabile non possono essere rimessi in discussione in sede risarcitoria. Le condotte di turbativa d’asta e i fatti corruttivi risultano dimostrati, con ampio risalto mediatico e conseguente discredito per l’amministrazione.
Sulla posizione del coimputato che ha patteggiato, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il presupposto della sentenza di condanna irrevocabile resta integrato anche con l’art. 444 cod. proc. pen., nonostante il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla riforma Cartabia. La pronuncia di patteggiamento non è utilizzabile come prova. Tuttavia i reati sono stati commessi in concorso con il soggetto la cui responsabilità è stata accertata in dibattimento, con sentenza irrevocabile: da quella pronuncia la Corte trae piena dimostrazione dei fatti, anche per il concorrente.
Nel merito, il Collegio riporta ampi stralci delle sentenze di primo e secondo grado, che hanno ritenuto inattendibile la testimonianza difensiva e dimostrato il patto corruttivo attraverso intercettazioni e riscontri oggettivi. La Corte ritiene la domanda fondata nell’an per entrambi i convenuti.
Sul quantum, la Corte esclude il parametro proposto dalla Procura, basato sul doppio delle utilità riferite a un soggetto non convenuto e prosciolto per prescrizione. Applica l’art. 1226 cod. civ. e i criteri delle Sezioni Riunite n. 10/2003 QM e n. 1/2011 QM: posizione apicale dei responsabili, gravità e intenzionalità delle condotte, diffusione della notizia. Liquida la somma di euro 40.000,00 in solido, con interessi legali dal deposito e ripartizione interna al 50%.
Nota della Redazione
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