Giurisdizione contabile e rigetto nel merito su blocco stipendiale e merito straordinario (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 19 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco delle progressioni di carriera previsto dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha portata onnicomprensiva e ricomprende anche gli scatti di anzianità concessi per merito straordinario ai sensi dell’art. 72 del d.P.R. n. 335/1982, difettando una espressa deroga normativa. La clausola di salvezza contenuta nell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, riferita agli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, non consente interpretazioni analogiche estensive, stante la natura eccezionale della disciplina e il perentorio tenore letterale della norma. Ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ogni controversia in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese le domande funzionali al corretto computo della base pensionabile.

Il Fatto

Un sovrintendente capo della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 01.09.2012 e titolare di pensione di anzianità liquidata con sistema retributivo, aveva conseguito tre scatti di anzianità per merito straordinario ai sensi dell’art. 72 del d.P.R. n. 335/1982 per aver contribuito all’individuazione di un latitante mafioso. Il decreto concessivo, con decorrenza giuridica dal 12.09.2011, gli era stato notificato nel febbraio 2013, dopo la cessazione dal servizio, senza alcun incremento sugli stipendi pregressi né sul trattamento di quiescenza.

Dopo aver diffidato il Ministero dell’Interno e l’INPS, il pensionato aveva chiesto la rideterminazione della base pensionabile con valorizzazione degli scatti, con decorrenza dal pensionamento o, in subordine, dal 01.01.2015. Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso in forza del blocco stipendiale e, per un profilo, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per genericità dell’appello, rilevando che tutti i motivi risultano circoscritti e adeguatamente argomentati, idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.

Nel merito il primo motivo è infondato. Il Collegio osserva che la “ricompensa” dei tre scatti ex art. 72, comma 2, del d.P.R. n. 335/1982 rinviene la propria ratio nell’esigenza di riconoscere un avanzamento di carriera con correlativi riflessi economici. Il combinato disposto dei periodi terzo e quarto dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, nel riferirsi alle “progressioni di carriera comunque denominate”, ne evidenzia l’ampiezza e l’onnicomprensività, tale da ricomprendere anche le promozioni, come affermato dalla Corte costituzionale n. 92/2021.

Non convincono le censure sulla pretesa natura permanente del blocco e sulle asserite disparità di trattamento con i colleghi collocati in quiescenza dopo la scadenza del quadriennio. La Corte costituzionale n. 200/2018 ha chiarito che la regola limitativa è posta al fine di contenere la spesa e che il “fluire del tempo” differenzia situazioni non comparabili; una volta sterilizzati ex lege gli automatismi retributivi, la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella risultante dalla disciplina applicabile ratione temporis, senza che rilevi il momento del collocamento in quiescenza.

Quanto alla Corte costituzionale n. 207/2024, essa riguarda gli scatti per invalidità di servizio ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, fattispecie del tutto diversa e non assimilabile. Inconferente è pure il richiamo al criterio di specialità affermato dalle Sezioni riunite n. 2/QM/2018, relativo a fattispecie differente.

È invece fondato il secondo motivo. La domanda non concerne differenze retributive o riliquidazione del TFS, ma solo l’applicazione degli scatti sull’ultimo stipendio ai fini del computo della base pensionabile. Richiamando le Sezioni Unite n. 26252 del 2018 e la n. 28020 del 2022, il Collegio afferma che la giurisdizione esclusiva contabile ricomprende ogni controversia in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. La sentenza di primo grado va quindi riformata nel capo sulla giurisdizione.

Nel merito, tuttavia, il terzo motivo è disatteso. L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 fa espressamente salvo quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate. La natura eccezionale del blocco non consente interpretazioni analogiche della clausola di salvezza, che si porrebbero in contrasto con il tenore letterale della norma e con la finalità di contenimento della spesa, con possibile sforamento del plafond di copertura finanziaria.

La Sezione rileva infine che l’appellante ha già fruito dell’assegno una tantum perequativo previsto dall’art. 8, comma 11-bis, del d.l. n. 78/2010 e dal d.P.C.M. 27 ottobre 2010, con indebita duplicazione di benefici in caso di accoglimento. Il ricorso di primo grado è dunque respinto nel merito, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

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