Danno non patrimoniale escluso per il mancato uso del cortile (Cass. civ. Sez. II n. 11256 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando il fatto illecito leda in modo grave diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Costituzione, ma non è inquadrabile tra i diritti fondamentali della persona, per i quali soltanto è predicabile la connotazione di inviolabilità. Il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione è tutelato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma non può essere invocato in relazione a una mera area cortilizia e alla possibilità di parcheggiarvi l’autovettura. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale fondata sul pregiudizio all’accesso carraio al cortile comune va rigettata.
Il Fatto
I proprietari di un appartamento hanno convenuto in giudizio la titolare di altre unità immobiliari del medesimo edificio, lamentando l’apposizione di un paletto con catena a chiusura dell’accesso al cortile di proprietà comune. Hanno chiesto la condanna alla rimozione della chiusura e al risarcimento dei danni.
La convenuta ha rivendicato la proprietà esclusiva del cortile. Il Tribunale ha accolto la domanda, disponendo la rimozione e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, confermando la condanna con motivazione incentrata sul diritto di abitazione. Gli eredi della soccombente hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in quattro motivi. I primi due investono la prova del diritto di proprietà e la qualificazione del cortile. La Corte li ritiene infondati. È pacifica la natura rivendicatoria dell’azione e l’originaria appartenenza del cortile alla comune dante causa. Il giudice di merito ha interpretato gli atti di donazione del 1993, ritenendo che, in mancanza di espressa attribuzione, il cortile sia stato donato in comproprietà alle due figlie, valorizzandone la funzione di dare aria e luce agli immobili e accesso alle unità in proprietà esclusiva.
Tale interpretazione è incensurabile, perché frutto di una plausibile lettura della volontà della donante, come precisato da Cass. n. 28319/2017: non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili. I ricorrenti non hanno neppure censurato la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti. In favore della cessione pro quota opera il combinato disposto degli artt. 817 e 818 c.c., per cui la relazione pertinenziale estende alla pertinenza gli effetti degli atti aventi ad oggetto la cosa principale, salvo espressa volontà contraria (cfr. Cass. n. 12866/2022).
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte d’appello ha correttamente riconosciuto che il danno non patrimoniale è risarcibile quando il fatto illecito violi in modo grave diritti inviolabili della persona. Ha poi ritenuto leso il diritto di abitazione, ricavandone l’inviolabilità dall’art. 2 Cost. per l’incidenza del mancato utilizzo della corte sull’accesso con autovetture.
La Corte di cassazione dissente. Il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione è garantito dalla Costituzione e dall’art. 8 CEDU, ma tale diritto non può essere invocato in relazione a una mera area cortilizia e alla possibilità di parcheggiarvi l’auto. La proprietà privata, pur tutelata, non è annoverata tra i diritti fondamentali della persona (Cass. n. 9652/2013). La sentenza è pertanto cassata sul motivo accolto, con assorbimento del quarto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto della domanda risarcitoria non patrimoniale. Le spese dell’intero processo sono compensate.
Nota della Redazione
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