Danno non patrimoniale da ritardo aereo risarcibile senza lesione di diritti inviolabili (Cass. civ. Sez. III n. 5601 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo è risarcibile senza che occorra la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, né il superamento di una soglia di particolare gravità della lesione. Le sentenze delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 hanno elaborato per la responsabilità contrattuale una regola di risarcimento del danno non patrimoniale conforme ai valori personalistici dell’ordinamento, senza ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 2059 cod. civ. Il Reg. CE n. 261/2004, e in particolare l’art. 12, par. 1, seconda frase, consente ma non obbliga il giudice nazionale di detrarre dal risarcimento supplementare la compensazione riconosciuta in forza del medesimo regolamento. In tema di spese, l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non legittima la condanna della parte vittoriosa.
Il Fatto
Due passeggeri convenivano davanti al Giudice di Pace di Roma la compagnia aerea vettore, chiedendo il risarcimento dei danni per il ritardo di circa sette ore di un volo internazionale e per la consegna tardiva del bagaglio imbarcato nel volo di ritorno. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento, per ciascun attore, della compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, di un importo per danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal e di un ulteriore importo per mancata informativa e assistenza.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione della compagnia, respingeva la domanda di risarcimento del danno esistenziale per mancata assistenza a terra e informazione, ritenendola già inclusa nella compensazione monetaria riconosciuta. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; i passeggeri resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e offre una lettura organica del rapporto tra Reg. CE n. 261/2004, Convenzione di Montreal e disciplina nazionale del danno non patrimoniale. Quanto al primo motivo, la società invocava l’irrisarcibilità dei disagi da ritardo aereo in assenza di lesione di diritti inviolabili. La censura non coglie nel segno: il giudice di appello, proprio applicando quella verifica, aveva escluso il danno per mancata assistenza, circostanza che dimostra come il Tribunale non abbia affatto ritenuto risarcibile ogni interesse non patrimoniale frustato dall’inadempimento.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto asseritamente in contrasto con le norme regolatrici o con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. La società, inoltre, non ha colto la portata delle pronunce delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, che mai hanno escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale.
Quanto al secondo motivo, la Corte distingue nettamente il giudizio di equità dalla valutazione equitativa del danno: il potere di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. non dà luogo a un giudizio di equità, ma a un giudizio di diritto caratterizzato da equità correttiva, subordinato all’impossibilità o alla particolare difficoltà di provare il danno nel suo ammontare e presupponente già assolto l’onere probatorio sulla sussistenza del pregiudizio. Il Tribunale ha dunque correttamente fatto ricorso all’equità per determinare il quantum debeatur.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, per difetto di specifica individuazione della statuizione impugnata. La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, chiarisce che al di fuori dell’applicabilità diretta dei criteri di compensazione comunitari si applicano i criteri generali degli artt. 1223 e 2697 cod. civ. e che l’art. 12, par. 1, seconda frase, del Reg. n. 261/2004 consente ma non obbliga il giudice nazionale di detrarre dal risarcimento supplementare la compensazione riconosciuta, non imponendo condizioni al riguardo.
Il quarto motivo è infondato: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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