Cassazione sentenza società travolge quella sul socio di srl a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 17323 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di partecipazione, ove la sentenza d’appello resa nei confronti del socio di società a ristretta base sia fondata esclusivamente sull’autorità della sentenza d’appello resa nei confronti della società, la successiva cassazione con rinvio di quest’ultima determina la necessità di caducare la prima, non essendo più sostenuta la sua unica ratio decidendi. Il rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi non giustifica la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. quando la causa pregiudicante sia già definita in secondo grado, residuando semmai il potere di sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Né la specialità del processo tributario consente conclusioni difformi, coincidendo il campo applicativo dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992 con quello dell’art. 295 cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, gli utili di partecipazione maturati in capo a un socio di una s.r.l., a sua volta destinataria di un avviso di accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati, desunti da movimenti bancari riferibili alla compagine sociale.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito. La Commissione tributaria regionale rigettava poi sia l’appello principale dell’ufficio sia quello incidentale del contribuente, riconoscendo efficacia riflessa, nei confronti del socio, alla decisione resa nel giudizio sulla società. Contro tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate; il contribuente non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che investe la mancata sospensione del giudizio sul socio in attesa della definizione di quello sulla società. Il Collegio richiama il prevalente orientamento secondo cui la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. opera solo finché la causa pregiudicante penda in primo grado. Una volta che questa sia stata definita in secondo grado, il giudice della causa dipendente può conformarsi alla decisione, attendere il giudicato avvalendosi del potere facoltativo ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., oppure decidere in senso difforme con ragionevole valutazione prognostica.

La Corte esclude che il mancato esercizio di tale potere discrezionale integri violazione dell’obbligo di sospensione, trattandosi di valutazioni affatto differenti. Richiama sul punto Cass. n. 9470 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 10027 del 2012 e Cass. n. 7952 del 2024.

Il Collegio affronta poi la questione dell’applicabilità al rito tributario dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n. 156/2015. La norma riprende quasi letteralmente l’art. 295 cod. proc. civ. e il suo campo applicativo coincide con quello della disposizione codicistica, restando fermo il rinvio generale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 all’art. 337 cod. proc. civ. Nel caso concreto, al momento della decisione d’appello nessuna controversia pendeva davanti alla commissione, essendo quella sulla società già decisa.

Il fulcro della decisione è però un altro. La sentenza della CTR che aveva riconosciuto l’autorità della pronuncia resa sulla società costituiva l’unica ratio decidendi del giudizio sul socio. Poiché quella pronuncia è stata successivamente cassata con rinvio da Cass. n. 20408 del 2018, l’unico fondamento della decisione impugnata è venuto meno. Da qui la necessità di caducare la sentenza sul socio.

Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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