Azione diretta ex art. 149 cod. ass.: litisconsorzio necessario col danneggiante (Cass. civ. Sez. III n. 5602 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste il litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, cod. ass. Ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., con rinvio della causa al giudice di primo grado.

Il Fatto

Il danneggiato, alla guida della propria autovettura assicurata per la r.c.a., viene tamponato da altro veicolo di proprietà di una società di leasing e assicurato da diversa compagnia. Convenuto in giudizio il solo proprio assicuratore, il ricorrente chiede la condanna al risarcimento dei danni alla persona ai sensi dell’art. 149 cod. ass.

Il Giudice di pace rigetta la domanda con condanna alle spese. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1505/2020, conferma la decisione. La questione arriva in Cassazione, dove si denuncia la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante responsabile.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 144 cod. ass., per avere il giudice del gravame omesso di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile proprietario del mezzo danneggiante, litisconsorte necessario anche nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 149 cod. ass.

Il Collegio ritiene il motivo fondato. Nel caso di specie trova applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato nelle pronunce Cass. n. 7755 del 2020 e Cass. n. 21896 del 2017: nella procedura di risarcimento diretto promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore sussiste il litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.

La conseguenza è che, se il proprietario del veicolo assicurato non è stato citato, il contraddittorio va integrato ex art. 102 cod. proc. civ. La relativa omissione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., come affermato da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 36586 del 2023; Cass. n. 4994 del 2023; Cass. n. 37470 del 2021; Cass. n. 53 del 2021).

Il primo motivo è dunque accolto e assorbe le restanti censure. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rimessa, ai sensi dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto, in persona di diverso magistrato onorario, perché riesamini la domanda nel contraddittorio anche della società proprietaria del veicolo e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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