Buono pasto ai turnisti oltre sei ore senza limiti da regolamento aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25525 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservi un orario giornaliero di almeno sei ore. Il diritto all’intervallo non lavorato, e quindi al ticket sostitutivo del servizio mensa, prescinde dalla natura turnista o meno dell’orario. Ne consegue che la disciplina contrattuale di cui all’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001 del comparto sanità, collegata in sede legislativa all’art. 8 del D.L. n. 66/2003, non consente di riservare il beneficio al solo personale non turnista con rientro pomeridiano. È infondata la censura che invochi un regolamento aziendale per differenziare la posizione dei turnisti addetti ad attività continuativa.
Il Fatto
Alcuni infermieri professionali turnisti hanno agito nei confronti della struttura sanitaria datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto, beneficio che il regolamento aziendale vigente limitava al solo personale non turnista con rientro pomeridiano.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto ai buoni pasto sostitutivi per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. Ha ritenuto che l’impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni organizzative legate alla continuità della prestazione non facesse decadere dal diritto, ma ne determinasse il sorgere nella modalità sostitutiva. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, resistito dai lavoratori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione. La struttura sanitaria sosteneva che la Corte territoriale avesse esteso il diritto alla mensa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione superasse le sei ore giornaliere, senza considerare la differenza tra turnisti, addetti ad attività continuativa, e non turnisti, che possono interrompere la prestazione per la pausa.
Le censure sono state giudicate infondate alla stregua dell’orientamento consolidato della Corte, richiamato con le pronunce Cass. n. 22478 dell’8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell’1.3.2021. Secondo tale indirizzo, in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane dei dipendenti, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo.
Tale pausa presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservi un orario giornaliero di almeno sei ore e abbia quindi diritto a un intervallo non lavorato. La Corte ha concluso che il Collegio territoriale ha correttamente interpretato l’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001, riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Tale collegamento è operato anche in sede legislativa, ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario. Il ricorso è stato pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata in ordine al riconoscimento della fruizione del ticket mensa per il periodo di causa, relativamente ai turni eccedenti le sei ore. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Nota della Redazione
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