Tempo di viaggio dei tecnici esterni e franchigia nulla: diritto alle differenze (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16674 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un accordo sindacale aziendale che esclude dal computo dell’orario di lavoro, e quindi dalla retribuzione, il tempo necessario al tecnico esterno per prelevare l’automezzo aziendale e raggiungere il primo cliente e, al termine della giornata, per fare ritorno dalla sede dell’ultimo intervento alla sede di ricovero del mezzo è nulla per contrasto con art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003. Si tratta di tempo di lavoro ogni volta che gli spostamenti siano funzionali alla prestazione e sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, come comprovato dal sistema di geolocalizzazione del mezzo. La nullità parziale della clausola non si estende all’intero accordo, poiché opera la sostituzione automatica di diritto ad opera della norma imperativa, che rende a sua volta nulle le clausole di inscindibilità. Ai fini della condanna alle differenze retributive, la mancata allegazione analitica dei tempi giornalieri non nega il diritto, ma incide solo sulla loro quantificazione.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di una società di telecomunicazioni con mansioni di tecnico di quarto livello addetti agli interventi presso i clienti, prelevavano ogni mattina l’automezzo aziendale presso una sede della società, raggiungevano il primo cliente e, concluso l’ultimo intervento, riportavano il mezzo in sede. Fino al 30.06.2013 quel tempo di viaggio era stato considerato tempo di lavoro e retribuito. Dall’01.07.2013, in forza di un accordo sindacale aziendale del 27.03.2013, il tempo di lavoro iniziava all’arrivo dal primo cliente e terminava con l’ultimo intervento, con una franchigia giornaliera non retribuita di trenta minuti, controllata tramite geolocalizzazione.

I lavoratori hanno chiesto la declaratoria di nullità parziale della clausola e l’accertamento del diritto alla retribuzione dei tempi di spostamento. Il Tribunale ha rigettato la domanda, pur convenendo sulla nullità della franchigia, per difetto di allegazione e prova del tempo concretamente impiegato. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento, ha dichiarato nulla la clausola e il diritto alla retribuzione degli spostamenti, confermando però il rigetto della domanda di condanna. La società ha proposto ricorso incidentale e i lavoratori ricorso principale, quest’ultimo incentrato proprio sul difetto di allegazione dei tempi.

La Motivazione della Corte

Esaminato per primo il ricorso incidentale, la Corte rigetta le censure della società sull’art. 1419 c.c. La nullità parziale, limitata a singole clausole, si estende all’intero contratto solo se la parte nulla risulta essenziale, e spetta a chi invoca la nullità totale fornirne la prova, restando precluso al giudice il rilievo d’ufficio. Nel caso concreto la società non ha chiesto né eccepito la nullità totale, ma ha dedotto l’inammissibilità della domanda, questione di piano processuale.

La Corte richiama l’Cass. ord. n. 18794/2023 sul generale favore per la conservazione degli atti di autonomia negoziale. Opera poi il meccanismo della sostituzione automatica, previsto dall’art. 1339 c.c. e richiamato dall’art. 1419, co. 2, c.c., che ha valenza inderogabile: da un lato impedisce di estendere la nullità parziale all’intero contratto, dall’altro rende nulle le stesse clausole di inscindibilità. La sostituzione ristabilisce l’equilibrio voluto dal legislatore e assicura la conservazione del contratto.

Nel secondo motivo del ricorso incidentale la società censura la qualificazione della franchigia come tempo di lavoro. Il motivo è palesemente infondato, alla luce di un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: il tempo preparatorio rientra nell’orario di lavoro se le operazioni si svolgono sotto la direzione e il controllo del datore, e sono nulli gli accordi che pongono a carico dei tecnici on field il tempo di trasferimento dal ricovero del mezzo al primo intervento e il tragitto inverso (Cass. n. 37286/2021).

Passando al ricorso principale, la Corte esamina per priorità logica il secondo motivo e lo accoglie. Dichiarata la nullità della clausola, il tempo impiegato per raggiungere il cliente e per tornare in sede è certamente da retribuire, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni. La mancata allegazione analitica dei tempi giornalieri rileva non sull’esistenza del diritto, pacifico trattandosi di tecnici esterni, ma solo sulla sua quantificazione, ben potendo quei tempi essere inferiori ai trenta minuti. Il giudice del merito avrebbe dovuto procedere all’accertamento sulla base delle istanze, anche di consulenza tecnica d’ufficio, e del sistema aziendale di geolocalizzazione. Resta assorbito il primo motivo; il terzo è inammissibile, poiché investe un profilo istruttorio e sollecita una rivalutazione probatoria interdetta in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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