Danno pensionistico da omissione contributiva: serve la perdita definitiva della prestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 113 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, proposta dal lavoratore nei confronti dell’ex datore di lavoro pubblico, è inammissibile quando il diritto alla prestazione non risulti irrimediabilmente pregiudicato e il credito contributivo non sia ancora prescritto. L’interesse ad agire si attualizza solo al perfezionarsi della perdita definitiva, totale o parziale, della prestazione, ovvero nell’erogazione di un trattamento di misura inferiore a quello spettante. Il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento dei silenzi significativi, ma all’accertamento del diritto a pensione; resta ferma la necessità della previa domanda amministrativa, anche di contenuto risarcitorio e restitutorio, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, docente universitario, ha presentato domanda di pensione anticipata con cumulo contributivo, accolta dall’ente previdenziale. All’atto della domanda ha contestato l’errato computo del periodo dedicato al dottorato di ricerca, svolto in regime di congedo straordinario, per il quale l’amministrazione scolastica avrebbe omesso il versamento dei contributi di propria competenza; lamenta inoltre la trattenuta di una somma dalla busta paga, che assume indebita.

Dopo una prima domanda giudiziale dichiarata inammissibile per difetto di previa domanda amministrativa, il ricorrente ha presentato istanza al Ministero e, formatosi il silenzio-rigetto, ha riproposto il ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo la condanna del Dicastero al risarcimento del danno pensionistico già verificatosi e di quello futuro, oltre alla restituzione della somma trattenuta ex art. 2033 c.c. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, ricordando che essa comprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale. Il giudizio pensionistico, tuttavia, non è rimedio impugnatorio: non è preordinato all’annullamento dei silenzi significativi, ma all’accertamento del diritto a pensione.

Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile sotto più profili. Anzitutto, ai sensi dell’art. 153 c.g.c., il ricorso è inammissibile quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. La norma ha finalità deflattiva: consente alle amministrazioni di correggere spontaneamente gli errori ed evita un contenzioso non necessario. Nella specie non vi è prova della richiesta di definizione del procedimento amministrativo, che coinvolge anche il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto previdenziale, né risulta presentata a tali amministrazioni un’istanza di contenuto risarcitorio e restitutorio.

Sotto distinto profilo, la Corte esclude l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Una volta regolarizzato il versamento dei contributi omessi, l’interesse si fonderebbe su una contestazione del ricalcolo da parte dell’ente previdenziale. Il ricorrente, al contrario, non chiede il ricalcolo dei contributi ai fini della riliquidazione della pensione, ma il danno da mancato versamento nei confronti dell’ex datore di lavoro, in difetto di una controversia pendente sul piano sostanziale.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: sebbene il lavoratore abbia un diritto soggettivo all’integrità contributiva, l’interesse si attualizza solo quando si verifica la perdita definitiva della prestazione, o nell’erogazione di una prestazione inferiore a quella spettante, purché i contributi non siano più recuperabili per intervenuta prescrizione. Nel caso concreto il diritto non è irrimediabilmente pregiudicato né il credito contributivo prescritto.

La Corte rammenta infine che i termini di prescrizione di cui all’art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995 non trovano applicazione, almeno fino al 31 dicembre 2024, per le contribuzioni dovute dalle pubbliche amministrazioni ai periodi indicati. Il giudizio è definito su questioni pregiudiziali e preliminari, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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