Nesso causale e onere della prova nella pensione privilegiata dei vigili del (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 112 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, strutturato come processo di parti e non come rimedio impugnatorio, grava sul ricorrente l’onere della prova della dipendenza da causa di servizio delle infermità, da dimostrare secondo parametri di ponderata probabilità scientifica e non in via meramente possibilistica o presuntiva. La correlazione richiesta dall’art. 67 del t.u. n. 1092/1973 esige che i fatti di servizio siano stati causa o concausa efficiente e determinante, restando esclusi i disagi ordinari connaturati a qualsiasi attività lavorativa. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale o sconosciuta, il giudice non può supplire alla carenza probatoria con una consulenza tecnica d’ufficio di carattere esplorativo, perché ciò contrasterebbe con il principio dispositivo di cui agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, ex capo reparto del corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Liguria per accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte. Ha contestato il decreto con cui l’amministrazione, in adesione al giudizio della commissione medico ospedaliera e ai pareri dei comitati competenti, gli ha conferito l’assegno rinnovabile di ottava categoria, tab. A, in luogo del trattamento privilegiato a vita (almeno di sesta categoria), chiedendo in subordine un supplemento istruttorio mediante nuova consulenza medico legale.
La parte ha fondato la pretesa sulla riconduzione delle infermità alle condizioni di svolgimento del servizio, in particolare alla lunga esposizione a fumi. Il Ministero si è costituito eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale dei pagamenti. La causa è stata istruita con rinvii successivi e decisa all’udienza del 25 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del giudizio pensionistico, che non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi ma all’accertamento del diritto a pensione, con ambito cognitivo definito dagli artt. 13 e 62-64 del t.u. n. 1214/1934. Richiama l’art. 6 del d.l. n. 201/2011, che ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata facendo salvo il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Il percorso argomentativo ricostruisce il procedimento di accertamento della causa di servizio, basato su momenti logicamente distinti: la diagnosi e l’ascrizione a categoria spettano alla C.M.O., mentre il giudizio definitivo sulla dipendenza da causa di servizio compete in via esclusiva al C.V.C.S., il cui parere è vincolante per l’amministrazione a far data dal d.P.R. n. 461/2001. La Corte richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 2683 del 2011; Sez. III n. 4452 del 2016) e la propria giurisprudenza (Sez. Liguria n. 3 del 2022).
Nel merito, la Corte esamina l’infermità vasculite cerebrale, ascritta dalla C.M.O. alla sesta categoria ma ritenuta non dipendente da causa di servizio dal comitato di verifica. Il diniego è motivato dalla riconduzione dell’alterazione vascolare a meccanismi di angioite tossica da fumo di sigaretta o a patologie autoimmuni. La consulenza di parte, prodotta solo nelle memorie autorizzate, ha ricondotto la patologia alla lunga esposizione a fumi con dignità causale o concausale.
La Corte ritiene la domanda non suffragata da elementi di riscontro, non essendo indicati le mansioni concrete, i luoghi di lavoro, i teatri operativi e le circostanze dell’esposizione. Ribadisce che le circostanze connaturate ai disagi di qualsiasi attività lavorativa non integrano la concausa efficiente e determinante, richiamando Cass. Sez. Un. n. 11353 del 2004 e Cass. Sez. lav. n. 21825 del 2014: in presenza di eziologia multifattoriale il nesso causale esige una dimostrazione ancorata a concrete situazioni di fatto.
La Corte esclude infine che la carenza probatoria possa essere sanata d’ufficio mediante consulenza tecnica, avente nella specie carattere esplorativo, richiamando il principio dispositivo e la giurisprudenza contabile (Sez. Sicilia n. 878 del 2010). Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di giustizia non sono liquidate per il principio di sostanziale gratuità dei giudizi pensionistici, con integrale compensazione delle spese legali ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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