Prelievo solidarietà su pensioni ARS legittimo per finalità endo-previdenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 257 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo sui trattamenti pensionistici più elevati previsto dai commi 261 e segg. dell’art. 1 della legge n. 145/2018 è legittimo anche nel sistema previdenziale dell’Assemblea Regionale Siciliana. La misura non viola il principio di solidarietà endo-previdenziale quando i risparmi di spesa sono iscritti tra le entrate extra tributarie come contributo di solidarietà e, in uscita, confluiti nel Fondo per il risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato e poi nella Cassa di quiescenza del personale. La discrezionalità del legislatore incontra il solo limite della ragionevolezza, non configurandosi un diritto quesito all’integrale rivalutazione. Una questione di legittimità costituzionale già scrutinata può essere riproposta solo con diversa causa petendi, non essendo opponibile il giudicato costituzionale formatosi su sentenza di rigetto.

Il Fatto

Quattordici pensionati, già dipendenti dell’Assemblea Regionale Siciliana, hanno convenuto in giudizio l’Amministrazione per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della decurtazione dei propri trattamenti pensionistici, operata in forza del D.P. A.R.S. n. 461/2019 e della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 16/2019, di recepimento dei commi 261 e segg. dell’art. 1 della legge n. 145/2018. I ricorrenti hanno chiesto la restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione, e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della normativa statale.

La resistente ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e l’improcedibilità per difetto di interesse ad agire, sostenendo che i risparmi di spesa sarebbero stati correttamente destinati a finalità solidaristiche. Nel merito, la domanda è stata rigettata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile la memoria dei ricorrenti del 23.5.2025, perché non autorizzata: nel giudizio pensionistico il deposito di memorie difensive è possibile solo alle condizioni del comma 6 dell’art. 164 c.g.c. e deve essere previamente autorizzato dal giudice.

Quanto all’eccezione di ne bis in idem, la resistente non ha specificato quali ricorrenti avessero già agito né ha prodotto le relative sentenze, limitandosi a richiamare genericamente tre pronunce della stessa Sezione. Non è dunque possibile individuare le parti coinvolte né verificare l’identità di petitum e causa petendi: l’eccezione è respinta.

Anche il difetto di interesse ad agire è escluso. L’interesse in primo grado si valuta ex ante, sulla base di quanto affermato dall’attore. La Corte nega che il c.d. giudicato costituzionale operi sic et simpliciter nei giudizi diversi, soprattutto per le sentenze di rigetto: nulla vieta che la medesima normativa, già superata il vaglio, sia nuovamente tacciata di illegittimità sotto profili diversi. Poiché teoricamente potrebbe essere sollevata una nuova questione su parametri differenti, l’interesse ad agire non può essere escluso a priori.

Nel merito, la domanda è infondata. La Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 234/2020, secondo cui la perequazione automatica garantisce l’adeguatezza dei trattamenti ma incontra il limite delle risorse disponibili, senza che esista un diritto quesito all’integrale rivalutazione. Il differimento del raffreddamento perequativo è compatibile con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. se graduato e proporzionato.

Sulla base della documentazione prodotta dall’A.R.S., risulta che i risparmi sono stati iscritti in entrata come contributo di solidarietà e, in uscita, confluiti nel Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato e poi nella Cassa di quiescenza per il personale. La tesi dei ricorrenti, secondo cui le somme sarebbero rimaste accantonate sine die, è quindi smentita. Anche nel sistema dell’Assemblea si ripropongono le esigenze di solidarietà endo-previdenziale e di equità intergenerazionale valorizzate dalla Consulta: il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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