Danno all’immagine e patteggiamento nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 31 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ancorché priva dell’efficacia erga omnes della sentenza di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, integra il presupposto richiesto ai fini del danno all’immagine della pubblica amministrazione, avendo il giudice penale accertato il fatto-reato e verificato la congruità della pena. Tale pronuncia introduce una presunzione di colpevolezza che il condannato è onerato di rimuovere mediante prova contraria. Il comma 1-bis dell’art. 445 cod. proc. pen., pur equiparando il patteggiamento a una pronuncia di condanna, non priva il giudice contabile del potere di desumere dagli stessi elementi di valutazione il comportamento del convenuto. La disciplina speciale del danno all’immagine, contenuta nell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, prevale sulla clausola generale di cui all’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna l’ex presidente di un’associazione che gestiva, per conto di un Comune, una casa di accoglienza per donne vittime di violenza. L’attività investigativa penale aveva già condotto a una sentenza di patteggiamento per malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata, oltre ad altre ipotesi di reato.

La domanda risarcitoria riguardava sia il danno patrimoniale, per presunte distrazioni delle somme erogate dal Comune, sia il danno all’immagine dell’ente. La convenuta, rimasta contumace, aveva in precedenza depositato deduzioni, sostenendo di aver regolarmente pagato le collaboratrici e negando che il patteggiamento costituisse ammissione di responsabilità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha dichiarato la contumacia della convenuta, regolarmente citata all’indirizzo PEC dal quale erano state inviate le precedenti deduzioni. Ha poi ribadito la propria giurisdizione contabile, sul rilievo che il percettore di provvidenze pubbliche, pur privato, si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici e le sue condotte illecite sono idonee a frustrare lo scopo della pubblica amministrazione.

Nel merito, la Corte ha ritenuto provato il solo danno patrimoniale di 10.315 euro, corrispondente a prelievi, pagamenti e bonifici verso il conto personale della convenuta. Le altre voci — spese alimentari sovrastimate, utenze e compensi a collaboratrici — sono state escluse per difetto di prova sulla quota effettivamente distratta.

Quanto al danno all’immagine, la Sezione ha accolto integralmente la domanda, aderendo alla giurisprudenza contabile secondo cui il patteggiamento, pur privo dell’efficacia erga omnes della condanna dibattimentale, è sufficiente a integrare il presupposto richiesto dalla legge: il giudice penale verifica di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sicché il fatto storico e la sua imputabilità risultano accertati.

La Corte ha quindi esaminato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto nel 2022: la norma, equiparando il patteggiamento a una pronuncia di condanna, ha carattere generale e lascia ininfluente la questione, prospettata dalla difesa, della natura sostanziale o processuale della disposizione. La disciplina del danno all’immagine di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 si configura infatti come speciale e prevale sulla clausola generale, alla luce della cronologia dei fatti di causa.

La valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. è stata giudicata congrua. Alla condanna per la sorte capitale la Sezione ha aggiunto interessi e rivalutazione dal 31.8.2017, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo, con spese di giudizio poste a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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