Notifica del ricorso e del decreto: improcedibilità per inesistenza (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 41 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso pensionistico davanti alla Corte dei conti, la totale mancanza materiale, o della prova documentale, della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione, e non di nullità. Ne deriva l’impossibilità di applicare il rimedio del rinnovo della notifica previsto dall’art. 155, comma 8, cod. giust. contabile, che opera nei soli casi di nullità sanabile. Il rapporto processuale non risulta validamente instaurato e il ricorso va dichiarato improcedibile, con spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. contabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della pensione, lamentando il mancato adeguamento derivante dall’applicazione dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022. Di tale disposizione ha denunciato il contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., nonché con l’art. 21 della Carta dei diritti di Nizza, per violazione del principio di non discriminazione in base all’età.
L’INPS non ha depositato memorie di costituzione. All’udienza del 27 giugno 2025 nessuna delle parti è comparsa. Il giudizio giunge così alla decisione sul preliminare rilievo della mancata prova della notifica.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva anzitutto che dagli atti non risulta alcuna prova dell’avvenuta notifica, a cura del ricorrente, alle parti resistenti del decreto di fissazione dell’udienza e del ricorso. L’art. 155, comma 3, cod. giust. contabile impone al ricorrente di notificare all’amministrazione resistente il decreto, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla comunicazione. La notifica assolve alla funzione di instaurare il contraddittorio e il corretto rapporto processuale.
Il giudice distingue quindi due piani. Se la parte resistente non si costituisce e il giudice rileva un vizio comportante la nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 155, comma 8, fissa nuova udienza e termine perentorio per il rinnovo. Solo in tal caso, se la parte non si costituisce neppure all’udienza fissata, si provvede a norma dell’art. 93, con cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio. Le ipotesi di nullità vanno però tenute distinte da quelle di inesistenza, secondo la dicotomia tra l’atto e il non atto.
Richiamando le Sezioni Unite n. 14916/2016 e n. 14917/2016 e l’ordinanza n. 24329/2024, la Corte ricorda che la categoria dell’inesistenza è residuale e ricorre quando manca materialmente l’atto o quando l’attività notificatoria è priva delle caratteristiche essenziali. Gli altri vizi ricadono nella nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione. Ne consegue che, in caso di mancanza della notificazione o della sua prova, non è possibile procedere al rinnovo ai sensi del comma 8, previsto nei soli casi di nullità.
Nel caso concreto non si è perfezionata la sequenza processuale per totale mancanza materiale, o della prova documentale, della notifica del ricorso e del decreto alle parti resistenti, nemmeno costituitesi. Il rapporto processuale non risulta validamente instaurato e il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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