Difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di versamento di contributi previdenziali omessi (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 10 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, la giurisdizione della Corte dei Conti è tassativamente circoscritta, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., all’accertamento del diritto alla pensione a carico totale o parziale dello Stato o degli Enti pubblici previsti dalla legge, secondo l’art. 62 R.D. n. 1214 del 1934 e l’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 174 del 2016. Esula pertanto dalla cognizione del Giudice contabile la domanda con cui il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro pubblico al versamento in favore dell’INPS delle ritenute previdenziali omesse. Tale azione, riconducibile alla fattispecie dell’art. 2116 cod. civ., configura una species dell’azione risarcitoria e va demandata al Giudice del rapporto di lavoro, restando il difetto di giurisdizione rilevabile anche d’ufficio. Il riparto si fonda sulla distinzione tra effetto diretto e immediato nei confronti del datore di lavoro ed incidenza solo mediata sul trattamento pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso un Ente locale e attualmente dipendente di un Ateneo, ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Cagliari ha comunicato che nella propria certificazione previdenziale e nell’applicativo Passweb non risultava il periodo di lavoro non continuativo svolto dal 20.02.1976 all’08.11.1978 in qualità di manovale giornaliero. L’omessa valorizzazione dipendeva dalla mancata effettuazione delle ritenute previdenziali, non previste all’epoca secondo l’Ente.
La difesa ha evidenziato che il Comune, con una prima certificazione del 27.04.1995, aveva attestato quelle prestazioni, salvo poi rettificare la posizione contributiva a distanza di molti anni. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei periodi ai fini previdenziali e la condanna dell’Amministrazione al versamento all’INPS delle ritenute di legge. Il Comune si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile esamina in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, ritualmente sollevata dall’Ente locale. Il quesito, alla luce degli indirizzi consolidati, è risolto negativamente: la giurisdizione della Corte dei Conti, fuori dalla contabilità pubblica, resta limitata alle sole materie specificate dalla legge ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost.
Nella materia pensionistica l’ambito di competenza è tassativamente circoscritto ai ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato, secondo l’art. 62, comma 1, R.D. n. 1214 del 1934, e agli altri ricorsi attribuiti da leggi speciali, tra cui l’art. 60 R.D.L. n. 680 del 1938 per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali. Il canone è ribadito dall’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 174 del 2016.
L’evoluzione giurisprudenziale ha esteso la giurisdizione alle controversie sulla ripetizione di somme per pensione o assegni accessori indebitamente erogati (Cass. Sez. Un. n. 4503 del 1988 e n. 4623 del 1989) e all’azione di rivalsa del datore di lavoro verso il pensionato (ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538 del 1986, Cass. Sez. Un. n. 920 del 1999). Resta fermo il nucleo indefettibile del giudizio pensionistico: l’accertamento dell’an e del quantum dell’assegno di quiescenza di matrice pubblica.
Nel caso concreto il petitum sostanziale riguarda la condanna del Comune, ex datore di lavoro, al versamento all’INPS delle ritenute relative ai periodi 1976-1978. Non si tratta di inadempimento della prestazione pensionistica né di questione collegata in via diretta al diritto o alla misura del trattamento di quiescenza, bensì di una questione di carattere contributivo. L’azione, riconducibile all’art. 2116 cod. civ., è una species dell’azione risarcitoria spettante al lavoratore (Cass. n. 23376 del 2020 e n. 5799 del 2025).
La giurisdizione esclusiva contabile non può essere affermata quando venga in rilievo un effetto diretto e immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico (Cass. n. 23399 del 2016, n. 16827 del 2017, n. 31024 del 2019 e n. 15848 del 2024). La controversia è dunque devoluta al Giudice del rapporto, davanti al quale il gravame va riassunto entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate, essendo il ricorso deciso su questione pregiudiziale.
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Nota della Redazione
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