Specializzazione medica, risarcimento dal 1983 e onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 4275 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, spetta anche a chi si è iscritto a una scuola di specializzazione medica in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del corso. Il danno non può essere liquidato moltiplicando l’importo annuo ritenuto equo per gli anni di durata del corso: il giudice deve previamente accertare il momento in cui è iniziata la concreta attività di frequenza e di svolgimento delle attività per le quali l’ordinamento comunitario imponeva la remunerazione. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento integrale. La sentenza che non indichi quale sorte abbia riservato a una delle domande sottoposte è affetta da omessa pronuncia, non essendo sufficiente a far ritenere il rigetto implicito la sola elencazione delle domande accolte.

Il Fatto

Numerosi medici, dopo aver conseguito la laurea, si erano iscritti a scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Essi convennero dinanzi al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei ministri, deducendo la tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di corrispondere ai frequentanti un’adeguata retribuzione, avvenuta solo con la legge n. 257/1991.

Declinata la giurisdizione dal giudice ordinario e da quello amministrativo, la causa fu riassunta nel 2013 davanti al Tribunale di Roma, che rigettò parte delle domande. La Corte d’appello di Roma accolse poi l’appello solo per alcuni. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i medici hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione censurava l’accoglimento delle domande di quattro soggetti iscritti alla scuola prima del 29 gennaio 1982, quindi prima dell’entrata in vigore della direttiva 75/362. Il motivo è infondato: la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-590/20, ha stabilito che la situazione di chi si è iscritto prima di tale data è disciplinata dalla direttiva 82/76 per gli effetti futuri, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione del 1° gennaio 1983, con la conseguenza che la remunerazione è dovuta dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione.

Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite n. 20278 del 23.06.2022, secondo cui il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo per il periodo tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola.

Con il secondo motivo la ricorrente contestava il calcolo operato dalla Corte d’appello, che aveva moltiplicato l’importo annuo ritenuto equo per gli anni di durata del corso, senza considerare che alcuni avevano iniziato nel 1982 e che per i mesi da settembre a dicembre nessun risarcimento era dovuto. La Corte ritiene la questione di diritto, vertendo sull’individuazione del momento di nascita del credito, e il motivo fondato: la Corte d’appello ha liquidato il danno senza accertare quando, prescindendo dalla data di iscrizione, fosse iniziata la concreta frequenza della scuola e lo svolgimento delle connesse attività. La Cassazione aggiunge che l’onere della prova gravava su chi aveva domandato il risarcimento integrale, e rinvia al giudice di merito per la rideterminazione.

Quanto al ricorso incidentale, è fondato il motivo relativo a tre soggetti per i quali la sentenza d’appello non contiene alcuna statuizione, benché avessero impugnato il rigetto di primo grado: la omessa pronuncia va rimediata in sede di rinvio. Parimenti fondata è la censura di trentasette medici le cui domande non risultano decise. La Corte richiama il principio nemo tenetur divinare: da una sentenza non può esigersi che costringa le parti e il giudice dell’impugnazione a intuire la sorte riservata a una domanda, non bastando l’elencazione delle sole domande accolte a integrare un rigetto implicito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *