Danno temuto, pericolo attuale e onere probatorio: il ricorso è rigettato (Cass. civ. Sez. II n. 16079 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di danno temuto ex art. 1172 cod. civ. e nella tutela contro le immissioni ex art. 844 cod. civ., il giudice di merito accerta in fatto l’esistenza di un pericolo attuale e concreto di danno grave, il cui onere di allegazione e prova grava su chi agisce. La violazione di una disposizione normativa non integra di per sé il pericolo, se il giudice accerta che la situazione di fatto è priva di attualità lesiva. L’apprezzamento delle risultanze tecniche e dell’idoneità delle misure di prevenzione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 cod. proc. civ. Il ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura delle prove è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di sottotetti al grezzo di una palazzina, ha convenuto in giudizio i condomini titolari delle canne fumarie, lamentando immissioni di fumo e odori e la presenza di sfiati in eternit non a norma. I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda e la chiamata in causa della società che aveva eseguito le coibentazioni.
Il Tribunale di Trento ha rigettato le domande fondate sull’art. 844 cod. civ. e sull’art. 1172 cod. civ., escludendo immissioni e pericolo e accertando che gli interventi di manutenzione non erano a norma, ordinandone la regolarizzazione. La Corte d’appello di Trento, riuniti gli appelli, li ha integralmente rigettati. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; i controricorrenti hanno resistito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva falsa applicazione dell’art. 1172 cod. civ., sostenendo che lo stato di degrado delle canne fumarie integrava un pericolo a prescindere dall’impegno dei proprietari a non utilizzarle. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la sentenza d’appello ha escluso in fatto il pericolo sulla base dell’accertamento tecnico, che aveva qualificato i difetti come lievi e di natura costruttiva. Le deduzioni volte a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
Il secondo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per la ricorrenza del doppio conforme. Nei casi di pronuncia conforme in entrambi i gradi, il ricorso è ammissibile solo se indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e ne dimostra la diversità; la ricorrente si era invece limitata a contestare la ricostruzione del consulente d’ufficio.
Il terzo motivo, relativo alle immissioni dalle colonne di scarico, è stato ritenuto inammissibile per mancata censura di tutte le rationes decidendi. La sentenza d’appello fondava il rigetto su più ragioni autonome, tra cui l’assenza di prova delle esalazioni; l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre.
Il quarto e il quinto motivo, concernenti la normativa sull’amianto e la prevenzione incendi, sono stati parimenti respinti. La Corte ha chiarito che l’obbligo del giudice di individuare la norma applicabile presuppone un motivo d’appello ammissibile e che la valutazione del rischio non si confonde con il pericolo che giustifica il danno temuto. Quanto agli incendi, la sentenza d’appello aveva accertato l’archiviazione della segnalazione, escludendo situazioni di pericolo; la censura si risolveva in una riproposizione dei fatti di merito.
Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e, per la conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’applicazione degli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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